Decisione del Comitato Misto SEE N.204/2014 del 30 Settembre 2014.

Il Comitato Misto SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim (1).

(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (9).

(10)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione (10).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_202_R_0045

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