Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione del 9 Febbraio 2017 recante modifica dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L'ossido di bis(pentabromofenile) («decaBDE») è ampiamente utilizzato come additivo ritardante di fiamma con applicazioni in molti settori diversi, in particolare per le materie plastiche e gli articoli tessili, ma anche per adesivi, sigillanti, rivestimenti e inchiostri.

(2)Il 29 novembre 2012 il comitato degli Stati membri, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ha classificato il decaBDE come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT»), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»), conformemente all'articolo 57, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il 19 dicembre 2012 la sostanza è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti («SVHC») per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH.

(3)Il 2 maggio 2013 la Norvegia ha proposto di inserire il decaBDE nell'allegato A (Eliminazione) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP).

(4)A seguito della proposta della Norvegia, la Commissione ha ritenuto che assoggettare il decaBDE all'obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 non fosse più la misura di regolamentazione più adeguata. Il 21 giugno 2013 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (un «fascicolo allegato XV») al fine di avviare una procedura di restrizione a norma degli articoli da 69 a 73 di tale regolamento.

(5)Il 4 agosto 2014 l'Agenzia, in collaborazione con la Norvegia, ha presentato un fascicolo allegato XV (2) al comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e al comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC»). Nel fascicolo si dimostrava che è necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi alla fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso del decaBDE, in quanto tale o come costituente di altre sostanze, in miscele o in articoli.

(6)Il 2 giugno 2015 il RAC ha adottato il proprio parere con il quale si confermava che le caratteristiche di persistenza e bioaccumulo del decaBDE danno adito a particolari preoccupazioni per la vasta diffusione e il potenziale di provocare a lungo termine danni irreversibili per l'ambiente, anche dopo la cessazione delle emissioni. Inoltre,l'esposizione al decaBDE può provocare neurotossicità nei mammiferi, compreso l'uomo.

(7)Il RAC ha concordato con le conclusioni del fascicolo allegato XV, secondo cui una restrizione generale di tutti gli usi del decaBDE, con alcune specifiche eccezioni, ridurrebbe le emissioni del decaBDE nella massima misura possibile nel medio e lungo periodo.

(8)Il 10 settembre 2015 il SEAC ha adottato un parere in cui indicava che la restrizione proposta, così come modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per ridurre le emissioni del decaBDE, in termini di benefici e costi socioeconomici. Il parere del SEAC si fondava sul rapporto costi/efficacia della restrizione proposta, come modificata, nonché su una serie di altre argomentazioni di ordine qualitativo.

(9)Il SEAC ha convenuto sul differimento di diciotto mesi dell'applicazione della restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi.

(10)RAC e SEAC hanno convenuto sull'esenzione dalla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV per il settore dell'aviazione civile. In considerazione delle osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, il SEAC ha inoltre consigliato di estendere tale esenzione agli aeromobili militari.

Nb:Per visionare il testo integrale e saperne di più consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0227

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