Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione del 16 Febbraio 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi.

(2)La Commissione dovrebbe adattare, su basi regolari e almeno ogni cinque anni, l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III. Poiché quest'ultimo è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione (2), l'elenco allegato a detto regolamento va aggiornato per coprire gli anni dal 2016 al 2020.

(3)In ragione del numero di sostanze interessate e della complessità del processo di identificazione e classificazione dei composti pertinenti, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile acquisire la gamma di strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull'immissione sul mercato dei pesticidi. Di conseguenza andrebbero prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society e il Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Febbraio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0269

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