Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/678 della Commissione del 10 Aprile 2017 che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.PRODOTTO IN ESAME

(1)Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries.

B.SENTENZA DELLA CORTE

(2)Il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha annullato con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio  (2), il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (3) («il regolamento controverso»), nella misura in cui esso si applica alla società dello Sri Lanka City Cycle Industries.

(3)La Corte di giustizia europea («CGUE») ha respinto con la sentenza del 26 gennaio 2017 i ricorsi presentati contro detta sentenza dall'industria dell'Unione (C-248/15 P), dalla Commissione europea (C-254/15 P) e dal Consiglio dell'Unione europea (C-260/15 P).

(4)La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sua sentenza, che il considerando 78 del regolamento controverso non contiene alcuna analisi individuale di possibili pratiche di elusione che la City Cycle Industries avrebbe effettuato. La Corte di giustizia ha inoltre rilevato, ai punti 75 e 76, che la conclusione relativa all'esistenza di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall'altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori.

(5)In seguito a tale sentenza, le importazioni di biciclette nell'Unione europea non sono più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento controverso per quanto concerne la società City Cycle Industries.

(6)In seguito alla sentenza della CGUE la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all'adozione del regolamento controverso e di riprenderla al punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura si limita all'attuazione della sentenza della CGUE per quanto concerne la società City Cycle Industries.

C.DOMANDA

(7)In seguito alla sentenza della CGUE l'associazione europea dei costruttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) e la società Maxcom Ltd («i richiedenti») hanno chiesto che le importazioni del prodotto in esame, per quanto concerne la società City Cycle Industries, siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché possano successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

D.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(8)I richiedenti hanno sostenuto che sussiste un rischio reale ed immediato che le esportazioni della City Cycle Industries nell'Unione riprendano in quantitativi considerevoli, poiché in passato tale società è stata in grado di realizzare rapidamente, ricorrendo a pratiche di elusione, l'assemblaggio di biciclette su larga scala nello Sri Lanka e che detta società dello Sri Lanka disponeva di un cliente importante nell'Unione per le biciclette esportate eludendo le misure. I richiedenti hanno inoltre sostenuto che probabilmente la City Cycle Industries, a causa del basso livello di investimenti richiesto per le operazioni di assemblaggio e del fatto che la società dello Sri Lanka già disponeva dell'esperienza e delle conoscenze tecniche necessarie per questo tipo di attività, avrebbe ripreso molto rapidamente le esportazioni dallo Sri Lanka con analoghe pratiche di elusione ad alto livello.

(9)In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(10)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione.

(11)La sentenza della CGUE è limitata all'analisi individuale delle pratiche di elusione in cui può essere stata coinvolta la società City Cycle Industries. Si ricorda che rimangono valide le conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno condotto all'annullamento del regolamento controverso.

(12)Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che l'effetto riparatore della misura antielusione rischia di essere gravemente compromesso, a meno che essa non venga applicata con effetto retroattivo. Di conseguenza nel caso in questione sono soddisfatte le condizioni per la registrazione.

E.PROCEDURA

(13)Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la domanda dei richiedenti contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14)Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

F.REGISTRAZIONE

(15)A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione affinché, qualora le conclusioni dell'inchiesta riaperta conducano alla reistituzione dei dazi antidumping, tali dazi possano, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, essere riscossi a titolo retroattivo conformemente alle norme giuridiche applicabili. L'eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping riaperta.

G.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(16I dati personali raccolti nella presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione europea di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010, 8712007091) spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, per quanto concerne la società City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131). L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 Aprile 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0678

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