Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione del 19 Dicembre 2016 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5; l'articolo 21, paragrafo 3; l'articolo 22, paragrafo 7; l'articolo 23, paragrafo 5; l'articolo 24, paragrafo 12; l'articolo 31, paragrafo 5; l'articolo 32, paragrafo 3; l'articolo 37, paragrafo 5 e l'articolo 44, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Per motivi di chiarezza, prevedibilità, razionalità e semplificazione e per ridurre gli oneri a carico dei costruttori, tenendo in considerazione la prassi corrente, è opportuno semplificare e standardizzare ulteriormente i documenti utilizzati per le procedure di omologazione.

(2)Per motivi di razionalità e semplificazione e per ridurre l'onere sui costruttori, è opportuno accettare ai fini delle procedure di omologazione a norma del regolamento (UE) 2016/1628 alcune schede informative presentate e verbali di prova redatti in conformità alla direttiva 97/68/CE.

(3)La struttura della scheda informativa dovrebbe essere razionalizzata e semplificata per evitare ripetizioni della stessa informazione e per adattarla al formato elettronico più comunemente usato dai costruttori e dai servizi tecnici.

(4)A fini di completezza ed esaustività la scheda informativa e il formato unico dei verbali di prova dovrebbero comprendere informazioni sulle categorie di motori e sui tipi di carburante introdotti dalla legislazione relativa all'omologazione dei motori delle macchine mobili non stradali.

(5)Per migliorare l'attività di vigilanza del mercato, è opportuno stabilire un nuovo modello per la dichiarazione di conformità che identifichi chiaramente i motori immessi sul mercato che sono soggetti a determinate deroghe o disposizioni transitorie.

(6)A fini di chiarezza e per agevolare l'accesso ai dati pertinenti, il modello delle schede di omologazione UE dovrebbe comprendere un addendum contenente le principali informazioni relative al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati.

(7)Per motivi di chiarezza e razionalità il sistema di numerazione delle schede di omologazione dovrebbe essere rivisto per individuare chiaramente ciascuna categoria e sottocategoria di motore e di tipo di carburante mediante un breve codice alfanumerico.

(8)A fini di chiarezza e completezza il formato dell'elenco dei motori prodotti dovrebbe essere adeguato alla nuova denominazione dei tipi di motore e delle famiglie di motori e fornire tutte le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628.

(9)La struttura dati per lo scambio di dati mediante il sistema di informazione del mercato interno (IMI) dovrebbe essere limitata agli elementi di base al fine di fornire un certo livello di libertà ai progettisti dei sistemi informatici e di evitare l'onere amministrativo derivante dalla necessità di modificare periodicamente l'allegato VIII, che si verificherebbe nel caso di una struttura eccessivamente dettagliata.

(10)I requisiti tecnici e le procedure per l'interconnessione dell'IMI con le basi di dati nazionali esistenti dovrebbero essere limitati agli elementi di base al fine di fornire un certo livello di libertà ai progettisti dei sistemi informatici e di evitare l'onere amministrativo derivante dalla necessità di modificare periodicamente il presente regolamento, che si verificherebbe se si stabilissero requisiti di interconnessione eccessivamente dettagliati, che non sarebbero adatti alle esigenze particolari di ciascuno Stato membro.

(11)A fini di chiarezza e semplificazione è necessario stabilire un sistema armonizzato di denominazione dei tipi di motore, delle famiglie di motori e dei tipi di motore all'interno della famiglia.

(12)Per far fronte a eventuali abusi è necessario prevedere disposizioni dettagliate volte a prevenire la manomissione dei motori.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0656

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