Decisione del Comitato europeo per il Rischio Sismico del 31 Marzo 2017 che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il Regolamento interno del Comitato europeo per il Rischio Sistemico.

Il Consiglio Generale del Comitato europeo del Rischio Sismico,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, e 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2),

considerando quanto segue:

(1)In data 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/1171 (3), relativa alla posizione da adottare, per conto dell’Unione, in sede di Comitato misto per lo Spazio economico europeo (SEE), in merito a una modifica all’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. In data 30 settembre 2016 il Comitato misto SEE ha adottato la decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016 (4) che modifica lo stato e il coinvolgimento nell’attività del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) delle autorità interessate degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che partecipano al SEE. I rappresentanti delle autorità interessate di Norvegia, Islanda e Lichtenstein parteciperanno ai lavori del Consiglio generale del CERS senza diritto di voto e a quelli del Comitato tecnico consultivo. I governatori delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto riguarda il Lichtenstein, un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze nonché un rappresentante di alto livello dell’autorità di vigilanza nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA, e un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni, faranno parte del Consiglio generale senza diritto di voto. I rappresentanti delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto attiene al Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, e un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA parteciperanno alle riunioni del Comitato tecnico consultivo. Tali rappresentanti delle autorità interessate di tali Stati membri dell’EFTA non parteciperanno ai lavori del CERS ove possa essere oggetto di discussione la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione.

(2)Tutti gli strumenti giuridici del CERS saranno adottati dal Consiglio generale e firmati dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.

(3)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5),

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Modifiche

La decisione CERS/2011/1 è modificata come segue:

1)L’articolo 4 è modificato come segue:

a)Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il presidente del CERS, in conformità all’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, può invitare altre persone ad hoc per specifiche voci dell’ordine del giorno, su proposta propria o di altri membri del Consiglio generale, ove opportuno e fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza.»;

b)E’ aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7.In conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016 (*1), i governatori delle banche centrali nazionali di Islanda e Norvegia e, per quanto riguarda il Lichtenstein, un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze, nonché un rappresentante di alto livello dell’autorità di vigilanza nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) partecipano alle riunioni del Consiglio generale senza diritto di voto. Un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni, può partecipare alle riunioni del Consiglio generale senza diritto di voto.

(*1)  Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2012/275] (GU L 46 del 23.2.2017, pag. 1).»;"

2)L’articolo 5 è modificato come segue:

a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.In vista di ogni riunione ordinaria del consiglio generale, il presidente del CERS redige un ordine del giorno preliminare per ogni riunione del Consiglio Generale e lo sottopone in consultazione al Comitato direttivo almeno otto giorni prima della riunione del Comitato direttivo, insieme alla relativa documentazione. Successivamente, il presidente presenta l’ordine del giorno provvisorio ai membri del Consiglio generale, insieme alla relativa documentazione, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione del Consiglio generale. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare alle riunioni del Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione.»;

b)E’ inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine del giorno provvisorio, ciascun membro può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell’ordine del giorno senza la partecipazione di quei membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri. È mantenuto l’anonimato sull’identità del rappresentante che presenta la richiesta.»;

3)Nell’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Il Comitato direttivo esamina in anticipo le questioni all’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del Consiglio generale, assieme alla relativa documentazione. Il Comitato direttivo garantisce la preparazione dei dossier per il Consiglio generale e, ove opportuno, propone opzioni o soluzioni. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare al Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. Il Comitato direttivo informa il Consiglio generale degli sviluppi delle attività del CERS in maniera continuativa.»;

4)L’articolo 13 è modificato come segue:

a)E’ inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Un rappresentante delle banche centrali nazionali di Islanda e Norvegia e, per quanto attiene al Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, nonché un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA partecipano al Comitato tecnico consultivo.»;

b)Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il presidente del Comitato tecnico consultivo propone, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione, un ordine del giorno preparato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, che è presentato al Comitato tecnico consultivo per l’approvazione. La documentazione relativa alle voci dell’ordine del giorno è resa disponibile a tutti i membri del Comitato tecnico consultivo dal segretariato del CERS. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Comitato tecnico consultivo si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, di non partecipare ai lavori del Comitato tecnico consultivo ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine del giorno, ciascun rappresentante può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell’ordine del giorno senza la partecipazione di quei rappresentanti che partecipano ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri. È mantenuto l’anonimato sull’identità del rappresentante che presenta la richiesta.»;

5)L’articolo 27 è modificato come segue:

a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Gli strumenti giuridici del CERS sono adottati dal Consiglio generale e firmati dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.»;

b)E’ inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis   Tutti gli strumenti giuridici del CERS sono numerati in sequenza per facilitarne l’individuazione.»;

c)E’ inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter   Il segretariato del CERS si adopera per assicurare:

a)La custodia in sicurezza degli strumenti giuridici del CERS;

b)La notifica ai destinatari;

c)Se del caso, la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli strumenti giuridici del CERS dei quali il Consiglio generale abbia deciso espressamente la pubblicazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° Aprile 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 Marzo 2017.

Il Presidente del CERS

Mario DRAGHI

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0421(01)

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