Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione del 12 Maggio 2017 relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello Spazio Schengen.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)In uno spazio senza controlli alle frontiere interne è necessario avere una risposta comune alle minacce transfrontaliere che toccano l'ordine pubblico o la sicurezza interna di tale area, il cui corretto funzionamento si basa non solo sull'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione, ma anche sull'uso delle competenze nazionali relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna in linea con gli obiettivi dell'acquis di Schengen. Ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, è importante considerare non solo il modo in cui gli Stati membri gestiscono le loro frontiere esterne, ma anche il modo in cui esercitano le loro competenze di polizia, nel loro intero territorio così come nelle zone di frontiera.

(2)Nel 2012 la Commissione ha pubblicato degli orientamenti per gli Stati membri riguardanti le misure di polizia nelle zone frontaliere interne, accompagnanti la prima relazione biennale sul funzionamento dello spazio Schengen (1). In base all'esperienza degli ultimi tre anni, tali orientamenti andrebbero rivisti. La presente raccomandazione serve a tal fine: essa si basa sull'«esperienza acquisita» negli ultimi tre anni nell'affrontare le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, sulle buone prassi nell'esercizio delle competenze di polizia e nella cooperazione transfrontaliera di polizia, sulla giurisprudenza pertinente relativa ai controlli di polizia, sulle valutazioni Schengen svolte finora nel settore della cooperazione di polizia e sulle nuove possibilità derivanti dagli sviluppi tecnologici.

(3)Conformemente al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'assenza dei controlli di frontiera alle frontiere interne non pregiudica l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera. Tale esercizio delle competenze di polizia non dovrebbe essere considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia: non hanno come obiettivo il controllo di frontiera; si basano su informazioni o sull'esperienza generali delle forze di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera; sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne; sono effettuate sulla base di verifiche a campione. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa Adil (3), non si tratta di un elenco né cumulativo né esaustivo di criteri, nel senso che non si dovrebbe ritenere che essi definiscano l'unico insieme possibile di misure di polizia nelle zone di frontiera (4).

(4)Le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 e la formulazione dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea confermano che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne non ha inciso sulle prerogative degli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(5)Le competenze di polizia applicabili sull'insieme del territorio di uno Stato membro sono compatibili col diritto dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri possono effettuare controlli di polizia anche nelle zone di frontiera, comprese le zone della frontiera interna, nel quadro delle competenze di polizia esistenti in virtù del diritto nazionale applicabile nell'insieme del territorio.

(6)Nelle circostanze attuali caratterizzate dalle minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna rappresentate dal terrorismo e dalle altre forme gravi di criminalità transfrontaliera e dai rischi di movimenti secondari delle persone che hanno varcato illegalmente le frontiere esterne, l'intensificazione dei controlli di polizia sull'intero territorio degli Stati membri, comprese le zone di frontiera, e lo svolgimento di tali controlli lungo le principali vie di trasporto come le autostrade e le ferrovie possono essere considerati necessari e giustificati. La decisione relativa a tali controlli e alla loro ubicazione e intensità continua a spettare unicamente agli Stati membri e dovrebbe sempre essere proporzionata alle minacce individuate. Tali controlli potrebbero rivelarsi più efficaci dei controlli alle frontiere interne, in particolare perché offrono maggiore flessibilità rispetto ai controlli di frontiera statici effettuati a specifici valichi di frontiera e possono essere più facilmente adattati all'evoluzione dei rischi.

(7)Le zone di frontiera possono presentare rischi specifici per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera, e possono inoltre essere maggiormente esposte a determinati reati commessi nell'insieme del territorio, come i furti con scasso, i furti di veicoli, il traffico di stupefacenti, i movimenti secondari non autorizzati di cittadini di paesi terzi, il traffico di migranti o la tratta di esseri umani. I rischi di violazione delle norme relative alla legalità del soggiorno sul territorio potrebbero a loro volta essere più elevati nelle zone di frontiera. Tenuto conto di tali rischi, gli Stati membri possono decidere di effettuare ed intensificare, nelle zone di frontiera, controlli di polizia adatti ai rischi specifici di tali zone, nella misura in cui tali misure non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.

(8)Le tecnologie moderne per monitorare i flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e su altre strade importanti determinate dagli Stati membri, possono essere utili per affrontare le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. In tale ottica, occorrerebbe incoraggiare l'uso di strumenti di monitoraggio e di sorveglianza che permettano il riconoscimento automatico delle targhe a fini di contrasto, ferme restando le regole applicabili in materia di videosorveglianza, incluse le garanzie in materia di protezione dei dati. Questo potrebbe contribuire alla sorveglianza dei principali corridoi europei di trasporto, utilizzati da un considerevole numero di viaggiatori e di veicoli per spostarsi all'interno dell'Unione, senza che ciò abbia un impatto sproporzionato sui flussi di traffico.

(9)Solo nei casi in cui la legislazione nazionale prevede competenze di polizia appositamente limitate alle zone di frontiera e che implichino controlli di identità anche in assenza di un sospetto concreto, gli Stati membri devono disporre di uno specifico quadro per garantire che tali controlli di polizia non rappresentino misure equivalenti ai controlli di frontiera. Se nella sentenza Melki (5) la Corte di giustizia ha riconosciuto che gli Stati membri possono definire, per le zone della frontiera interna, specifiche competenze di polizia che permettano controlli di identità rafforzati solo in quelle parti del territorio, essa ha statuito che, in tali situazioni, gli Stati membri devono prevedere specifiche disposizioni con riguardo all'intensità e alla frequenza di tali controlli. Inoltre, se un controllo non dipende dal comportamento della persona controllata o da informazioni o circostanze particolari che dimostrino un rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati membri devono prevedere il quadro necessario per guidarne l'applicazione pratica onde evitare che tali misure di polizia abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.

(10)Negli ultimi tre anni una serie di Stati membri (in particolare Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera) ha intensificato i controlli di polizia nella zona frontaliera nel contesto delle accresciute minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Tali controlli si sono talvolta concentrati su specifici mezzi di trasporto, ad esempio treni, o in specifiche zone di frontiera. L'uso di mezzi tecnologici sta a sua volta aumentando in tale contesto. La Commissione non ha contestato nessuno di questi casi, alcuni dei quali rappresentano esempi di buone prassi nell'affrontare le persistenti e accresciute minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017H0820

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