Regolamento Delegato (UE) 2017/867 della Commissione del 7 Febbraio 2017 sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere alla tutela di determinate classi di accordi nelle cessioni parziali di attività, diritti e passività dell'ente posto in risoluzione. La stessa tutela è necessaria quando l'autorità di risoluzione impone modifiche delle clausole di un contratto di cui è parte l'ente posto in risoluzione. La tutela è volta a impedire che all'atto della cessione parziale o della modifica contrattuale siano separati attività, diritti e passività che sono collegati tra loro in virtù di detti accordi.

(2)Per ottenere una corretta applicazione della tutela è necessario individuare con esattezza i tipi di accordi che rientrano in ciascuna delle classi previste dalla direttiva 2014/59/UE. Il metodo più adatto a tal fine è stabilire norme e definizioni particolareggiate che vadano ad aggiungersi a quelle previste dalla direttiva 2014/59/UE. Questa soluzione è preferibile alla stesura di un elenco degli specifici accordi ammessi dalle diverse normative nazionali degli Stati membri, perché un siffatto elenco sarebbe di difficile compilazione e dovrebbe essere aggiornato continuamente. Il presente regolamento dovrebbe precisare e ove necessario circoscrivere l'ambito d'applicazione delle diverse forme di tutela previste dalla direttiva 2014/59/UE per ciascuna classe di accordi.

(3)Il livello di dettaglio che accompagna le diverse classi di accordi previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è variabile: in alcuni casi la classe è precisata con esattezza, in altri è indicata in termini più vaghi. Inoltre, alcune classi fanno riferimento a un unico tipo di rapporto e responsabilità contrattuali o a una loro serie limitata, mentre altre comprendono un numero maggiore e una gamma aperta di responsabilità, operazioni e rapporti contrattuali. Questa seconda tipologia di classi è potenzialmente in grado di racchiudere tutti i rapporti giuridici e contrattuali fra l'ente e una o più delle sue controparti: se le classi di accordi che comprende dovessero essere tutelate integralmente, l'autorità di risoluzione potrebbe incontrare difficoltà ad effettuare una cessione parziale o addirittura trovarsene impossibilitata. È pertanto opportuno evitare un eccesso di tutela che in potenza possa estendersi alla totalità delle attività, diritti e passività tra l'ente e le sue controparti.

(4)Nella direttiva 2014/59/UE alcune classi di accordi protetti sono definite in termini più generici. È opportuno precisarle ulteriormente per definirne con maggiore certezza l'ambito d'applicazione, soprattutto riguardo agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata. Il presente regolamento delegato non dovrebbe impedire alle autorità di risoluzione di precisare ulteriormente, nelle cessioni parziali, questo tipo di accordi di compensazione e di netting da tutelare, in singole cessioni parziali, quando le vigenti norme prudenziali li riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso. L'autorità di risoluzione dovrebbe poter decidere in merito a detta tutela estesa in singoli casi di risoluzione.

(5)Le controparti dell'ente possono convenire un accordo di compensazione onnicomprensivo che contempli, complessivamente e singolarmente, i diritti e le passività tra le parti, per cui effetto queste passività sarebbero tutelate dall'eventualità di essere separate le une dalle altre. La cessione parziale risulterebbe quindi ingestibile nei confronti della controparte interessata, così come risulterebbe compromessa in generale l'applicabilità stessa dello strumento, perché l'autorità di risoluzione potrebbe persino ritrovarsi a non riuscire a distinguere tra le passività comprese in tali accordi e le altre. È pertanto opportuno precisare che non costituiscono accordi protetti gli accordi di netting e di compensazione onnicomprensivi che contemplano, complessivamente e singolarmente, le attività, i diritti e le passività tra le parti.

(6)L'articolo 80 della direttiva 2014/59/UE implica che l'eventuale restrizione dell'ambito di applicazione delle definizioni di accordi protetti a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della stessa direttiva non incida sul funzionamento dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'autorità di risoluzione dovrebbe essere quindi tenuta a tutelare tutti i tipi di accordi previsti all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che sono collegati all'attività della controparte in quanto controparte centrale (CCP), compresa, ma non solo, l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)Le considerazioni esposte valgono anche per le attività, i diritti e le passività inerenti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli. Per motivi di coerenza, se tutelati in caso di insolvenza gli accordi di netting rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 98/26/CE dovrebbero essere tutelati anche a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE. È opportuno estendere tuttavia l'ambito della tutela ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, di detta direttiva a tutti gli accordi con sistemi di pagamento o di regolamento titoli e, nel caso, collegati alla loro attività.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0867

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