Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Aprile 2008.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Le qualifiche hanno numerose finalità. Segnalano ai datori di lavoro quelle che sono, in linea di principio, le conoscenze e le capacità dei titolari delle qualifiche («risultati dell’apprendimento»). Possono essere un requisito preliminare all’accesso a determinate professioni regolamentate e consentono alle autorità e agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell’apprendimento conseguito da una persona. Le qualifiche sono inoltre importanti a titolo individuale in quanto sono l’espressione di una realizzazione personale. Svolgono pertanto un ruolo significativo nel migliorare l’occupabilità, agevolare la mobilità e facilitare l’accesso a livelli di istruzione ulteriori.

(2)Le qualifiche sono il risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte di un’autorità competente e di norma sono rilasciate sotto forma di documenti quali certificati o diplomi. Esse indicano che i risultati dell’apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti. Detti risultati possono essere conseguiti mediante una serie di percorsi in contesti formali, non formali o informali, in un contesto nazionale o internazionale. Le informazioni sui risultati dell’apprendimento dovrebbero essere facilmente accessibili e trasparenti.

(3)La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (1) ha istituito un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell’apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) è finalizzato a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini.

(4)Gli obiettivi più generali della presente raccomandazione consistono nel contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell’aumentare l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. La raccomandazione mira inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale e a sostenere la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti in contesti diversi.

(5)Gli Stati membri hanno elaborato o stanno elaborando quadri nazionali delle qualifiche basati sui risultati dell’apprendimento e li rapportano all’EQF mediante un processo «di referenziazione». I livelli dell’EQF e i descrittori dei risultati dell’apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti. Essi contribuiscono inoltre a spostare l’orientamento generale dell’istruzione e della formazione verso i risultati dell’apprendimento. La referenziazione all’EQF dovrebbe avvenire mediante i quadri nazionali delle qualifiche o, laddove non esistano, i sistemi nazionali delle qualifiche (in appresso «quadri o sistemi nazionali delle qualifiche»).

(6)Le qualifiche sono più trasparenti e comparabili quando sono presentate in documenti che includono un riferimento al livello applicabile dell’EQF e una descrizione dei risultati dell’apprendimento conseguiti.

(7)È opportuno coinvolgere un ampio spettro di portatori di interessi nell’attuazione dell’EQF a livello nazionale e di Unione per garantire un sostegno diffuso. I principali portatori di interessi includono tutti i discenti, gli erogatori di istruzione e formazione, le autorità preposte al rilascio di qualifiche, gli organismi di garanzia della qualità, i datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli organismi per il riconoscimento dei titoli accademici e professionali, i servizi per l’occupazione e quelli responsabili dell’integrazione dei migranti.

(8)Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell’EQF la Commissione ha concluso che l’EQF è ampiamente accettato come punto di riferimento per la costituzione di quadri nazionali delle qualifiche, per l’attuazione dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento e per il miglioramento della trasparenza e del riconoscimento di abilità e competenze. Tale relazione sottolinea che l’Unione dovrebbe permettere a discenti e lavoratori di rendere più visibili le proprie abilità e competenze, indipendentemente da dove siano state acquisite.

(9)Nella relazione la Commissione è giunta anche alla conclusione che il gruppo consultivo EQF ha formulato orientamenti efficaci per i processi nazionali di referenziazione e ha rafforzato la fiducia e la comprensione tra i paesi partecipanti. Ha concluso inoltre che l’efficacia dei punti nazionali di coordinamento dell’EQF dipende in larga misura da quanto strettamente essi siano collegati alla governance nazionale del processo di referenziazione.

(10)Considerata la valutazione positiva di cui è oggetto, è essenziale che il gruppo consultivo EQF sia mantenuto ai fini dell’attuazione uniforme, coerente, trasparente e coordinata della presente raccomandazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017H0615(01)

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