Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 207/2009 (2) ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (4), codificato nel 2009 come regolamento (CE) n. 207/2009, ha creato un sistema di protezione del marchio specifico per l'Unione, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio (5), codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(3)È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Unione e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, dovrebbe implicare non solo l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, ma dovrebbe prevedere parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni dell'Unione le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta l'Unione, superando le barriere nazionali.

(4)Onde perseguire tali obiettivi dell'Unione, risulta necessario prevedere un regime dell'Unione dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione; il principio del carattere unitario del marchio UE così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(5)Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, dovrebbe essere possibile registrare marchi disciplinati da un diritto dell'Unione unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(6)L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.

(7)Il diritto dell'Unione in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi UE.

(8)I marchi d'impresa nazionali restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi.

(9)Il diritto sul marchio UE può essere acquisito solo tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso.

(10)Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1497876941697&uri=CELEX:32017R1001

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