Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione del 28 Luglio 2017 relativa all'approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il costruttore BMW AG (il «richiedente») ha inoltrato il 23 giugno 2016 una richiesta di approvazione per la funzione di coasting con motore a regime minimo come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La domanda è stata giudicata completa.

(2)La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (3). Alla luce della complessità della tecnologia il periodo di valutazione è stato prorogato di cinque mesi in conformità all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, vale a dire fino al 23 agosto 2017.

(3)La domanda si riferisce alla funzione di «coasting con motore a regime minimo» di BMW AG destinata all'uso in veicoli BMW della categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica. Il principio fondamentale alla base di questa tecnologia innovativa consiste nel disaccoppiare il motore a combustione dal sistema di trazione e prevenire così la decelerazione causata dal freno motore. La funzione dovrebbe essere attivata automaticamente nella modalità di guida predominante, ovvero la modalità selezionata automaticamente quando viene avviato il veicolo. In questo modo la funzione coasting può essere usata per aumentare la distanza di rotolamento del veicolo in situazioni in cui non è necessaria alcuna propulsione o è necessaria una lieve riduzione della velocità. Quando è attivata la funzione di coasting, l'energia cinetica e potenziale del veicolo è direttamente impiegata per vincere la resistenza all'avanzamento e, di conseguenza, per diminuire il consumo di carburante. Per ottenere una decelerazione inferiore, il motore è disaccoppiato dal sistema di trazione mediante l'«apertura» di una frizione. Ciò è effettuato in automatico dalla centralina di controllo della trasmissione automatica. Durante le fasi di coasting il motore funziona a regime minimo («coasting con motore a regime minimo»).

(4)La Commissione, con decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 (4), ha approvato una domanda di Porsche AG relativa a una funzione di coasting destinata all'uso esclusivamente nei veicoli Porsche della gamma S e della categoria M1 (coupé sport). La funzione di coasting con motore funzionante a regime minimo, oggetto della domanda di BMW AG, è destinata all'uso in veicoli BMW della categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica.

(5)Il richiedente ha presentato una metodologia per determinare le riduzioni di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia di coasting con motore a regime minimo, tra cui un nuovo test di prova NEDC per dare la possibilità al veicolo di mettersi in funzione coasting. Per confrontare un veicolo munito della funzione di coasting con un veicolo di riferimento in cui la funzione di coasting non è installata, non è disponibile nel modo di guida predominante oppure è disattivata a fini di prova, entrambi i veicoli dovrebbero essere sottoposti allo stesso ciclo di prova NEDC modificato. Tuttavia, vista la difficoltà che il veicolo di riferimento incontra a seguire il tracciato della velocità del ciclo di prova NEDC modificato, il veicolo di riferimento è sottoposto a prova utilizzando il ciclo NEDC standard in condizioni di avviamento a caldo, tenendo conto delle condizioni modificate mediante un fattore di conversione applicato al calcolo dei risparmi di CO2. Il fattore di conversione è determinato in funzione del veicolo e fa riferimento principalmente alla configurazione hardware del propulsore. Sulla base di studi precedenti il fattore di conversione risulta compreso nell'intervallo 0,96-0,99. Il richiedente ha chiesto che il fattore di conversione sia fissato a 0,98. La Commissione ritiene tuttavia che il richiedente non abbia fornito prove sufficienti per giustificare un fattore di conversione superiore a 0,96. Per questo motivo si considera appropriato mantenere il fattore di conversione al livello più basso dell'intervallo individuato, ovvero un valore di 0,960, in linea con il fattore di conversione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1132.

(6)Un elemento fondamentale al fine della determinazione dei risparmi di CO2 risiede nella proporzione della distanza percorsa dal veicolo con la funzione di coasting attivata, tenendo conto del fatto che tale funzione può essere disattivata in modi di guida diversi da quello predominante. Il richiedente ha proposto un fattore d'uso di 0,7 che esprime il rapporto tra la distanza osservata percorsa in condizioni di coasting in un test di guida in condizioni reali e la distanza percorsa in funzione di coasting in condizioni NEDC modificate. Tuttavia, il fattore d'uso proposto risulta essere un valore ottimale non suffragato da una solida analisi giustificativa. Sulla base di un'analisi integrativa, e tenendo conto dell'analisi effettuata ai fini della decisione di esecuzione (UE) 2015/1132, è opportuno considerare un fattore d'uso più prudente, pari a 0,62.

(7)Lo studio di caso realizzato da BMW AG ha interessato due veicoli muniti della stessa tecnologia di coasting con motore a regime minimo attiva fino alla velocità di 40 km/h. In prospettiva dell'imminente produzione di modelli BMW in grado di mantenere la funzione di coasting fino a 15 km/h, il richiedente ha proposto un metodo analitico per estenderne la portata in modo da coprire questo intervallo più lungo di attivazione della funzione di coasting. Il richiedente non ha tuttavia analizzato l'incidenza del periodo di coasting più esteso sul fattore d'uso. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione una funzione di coasting attiva almeno fino a quando la velocità viene ridotta a 40 km/h.

(8)Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e i criteri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 sono stati soddisfatti per almeno uno dei due veicoli presentati nello studio di caso. Inoltre, la domanda è accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(9)In base alle informazioni contenute nella domanda suddetta e tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso la valutazione della domanda di approvazione della funzione di coasting di Porsche AG nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2015/1132, è stato dimostrato in modo soddisfacente che la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW può garantire, per taluni veicoli BMW, una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 1 g di CO2/km, conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. È pertanto necessario che l'autorità di omologazione verifichi che la soglia di 1 g di CO2/km di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sia rispettata ai fini della certificazione dei risparmi di CO2 dei veicoli BMW muniti di funzione di coasting con motore a regime minimo.

(10)Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.

(11)Per poter ottenere la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO2 ottenuti con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo certificata di BMW AG, il costruttore BMW AG dovrebbe trasmettere all'autorità di omologazione, a corredo della domanda di certificazione, una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del veicolo munito della funzione di cui trattasi alle condizioni stabilite nella presente decisione.

(12)Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Approvazione

La funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)La tecnologia innovativa è installata in veicoli BMW della categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica muniti della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW attivata automaticamente nel modo di guida predominante, ovvero il modo di guida che è sempre selezionato quando il veicolo è avviato, a prescindere dal modo operativo che era selezionato al momento dell'ultimo spegnimento del veicolo; la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW non deve poter essere disattivata nel modo di guida predominante da parte del conducente o mediante interventi esterni;

b)La funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW è attiva perlomeno fino a quando la velocità viene ridotta a 40 km/h;

c)Ai fini della prova di cui in allegato, nei veicoli in grado di mantenere la funzione di coasting fino a velocità inferiori a 40 km/h, la funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW è disattivata quando la velocità del veicolo scende a 40 km/h.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

Il costruttore BMW AG può chiedere la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO2 ottenuti con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo facendo riferimento alla presente decisione.

La domanda di certificazione è corredata di una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante che il veicolo munito delle tecnologia di cui trattasi è conforme alle condizioni di cui all'articolo 1 e che è rispettata la soglia dei risparmi di CO2 (1 g di CO2/km) specificata all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

La riduzione delle emissioni di CO2 ottenuta con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW, di cui all'articolo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato.

Articolo 4

Codice di innovazione ecocompatibile

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 23 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 Luglio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1501510183157&uri=CELEX:32017D1402

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