Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio del 4 Agosto 2017 a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»). La strategia dell'UE sulle SALW ha evidenziato che, al fine di ridurre al minimo i rischi rappresentati dal traffico illecito e dall'eccessiva accumulazione di SALW, dovrebbe essere presa in considerazione in particolare la questione delle immense scorte di SALW accumulate in alcune zone dell'Europa orientale e sudorientale, nonché dei modi di diffusione nelle zone di conflitto.

(2)La strategia dell'UE sulle SALW indica tra i suoi obiettivi la promozione di un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri contro l'offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni. Nel piano d'azione, la strategia dell'UE sulle SALW riconosce nell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) una delle organizzazioni regionali con cui occorrerebbe sviluppare la cooperazione.

(3)La strategia dell'UE sulle SALW contiene disposizioni specifiche relative al sostegno da accordare alle azioni dell'OSCE per la lotta contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni e la distruzione delle scorte in eccedenza degli Stati partecipanti all'OSCE. In particolare, l'Unione partecipa agli sforzi per ridurre le scorte in eccedenza di SALW e di munizioni convenzionali rimaste dall'epoca della guerra fredda in Europa orientale grazie alla cooperazione con l'OSCE, il cui aiuto è stato richiesto dagli Stati partecipanti interessati.

(4)Nel 2000 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno adottato il documento dell'OSCE sulle SALW che li impegnava a combattere il traffico illecito di SALW in tutti i suoi aspetti. Tale documento sottolineava anche gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale derivanti dall'eccessiva accumulazione di SALW e da un'inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte.

(5)Inoltre, nel 2003 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno adottato il documento dell'OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali (SCA) in cui si riconoscevano i rischi in termini di sicurezza e protezione posti dall'eccessiva accumulazione di munizioni convenzionali. Per affrontare detti rischi, essi decisero di istituire una procedura pratica che consentiva di prestare assistenza alla distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza e/o al miglioramento della gestione delle scorte e delle prassi di messa in sicurezza.

(6)I documenti dell'OSCE sulle SALW e le SCA riconoscono nella distruzione il metodo di elezione per lo smaltimento delle SALW e delle munizioni convenzionali in eccedenza.

(7)Nel 2016 la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Georgia hanno rivolto agli Stati partecipanti all'OSCE in sede di Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE una richiesta di assistenza, sulla base dei documenti dell'OSCE sulle SALW e sulle SCA, volta al miglioramento della sicurezza delle SALW e della distruzione delle munizioni convenzionali.

(8)In passato, l'Unione ha sostenuto le attività dell'OSCE mediante la decisione 2012/662/PESC del Consiglio (1). La decisione, la cui attuazione è terminata nel 2015, finanziava attività come la distruzione delle eccedenze di SALW, il miglioramento della sicurezza e della gestione delle scorte di armi, lo sviluppo di strumenti appropriati per la registrazione delle armi e il rafforzamento dei controlli sui trasferimenti di armi convenzionali.

(9)Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2356 (2). La nuova fase del progetto del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro («SEESAC») si baserà sui risultati conseguiti grazie alla decisione 2013/730/PESC del Consiglio (3), mantenendo al contempo l'approccio olistico alla lotta contro la minaccia rappresentata dalle SALW nella regione. In particolare il progetto si prefiggerà un coordinamento con le iniziative nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, cercando di aumentare le capacità di gestire le scorte da parte delle forze di polizia,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

-Rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illecito e dall'eccessiva accumulazione di SALW e di munizioni convenzionali nella regione dell'OSCE,

-Promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale incoraggiando l'azione dell'OSCE volta a impedire il traffico illecito e l'eccessiva accumulazione di SALW e munizioni convenzionali.

2.Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure:

-Ridurre il rischio di proliferazione illecita di SALW nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

-Smaltire le munizioni in eccedenza in Georgia.

Una descrizione particolareggiata dei progetti di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

Articolo 2

1.L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato OSCE.

3.Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.

Articolo 3

1.L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 353 878,52 EUR.

2.Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4.La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato OSCE. Tali rapporti costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.La presente decisione scade 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, la presente decisione scade sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l'accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 4 Agosto 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MAASIKAS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1424

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