Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione del 9 Agosto 2017 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 9 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione («AAC») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale superiore al 53 % della produzione totale di AAC dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio arrecato, ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Registrazione

(3)In seguito alla richiesta avanzata il 24 maggio 2017 dal denunciante, corredata dei necessari elementi di prova, l'8 luglio 2017 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 (3) che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC a partire dal 9 luglio 2017.

(4)La Commissione disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni, poiché le importazioni e le quote di mercato dal paese interessato erano nettamente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta, e ha concluso che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base erano state soddisfatte.

1.3.Parti interessate

(5)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(6)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

1.4.Produttori del paese di riferimento

(7)Ai fini della selezione di un paese di riferimento, la Commissione ha contattato produttori in Brasile, Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Turchia, Ucraina e USA, informandoli in merito all'inchiesta e invitandoli a partecipare.

(8)Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato alle parti interessate di aver provvisoriamente scelto il Canada come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

1.5.Campionamento

(9)Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.Campionamento dei produttori dell'Unione

(10)Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai massimi volumi rappresentativi della produzione e delle vendite, garantendo nel contempo la distribuzione geografica. Il campione provvisorio si componeva di quattro produttori dell'Unione distribuiti in quattro diversi Stati membri, in rappresentanza di oltre il 30 % della produzione dell'Unione di acciai anticorrosione. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1444

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