Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1845 della Commissione dell'11 Ottobre 2017 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione.

(3)Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)La decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) ha stabilito disposizioni per l'istituzione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, al fine di rafforzare la lotta contro la malattia laddove si presenta un rischio maggiore di diffusione del virus, e per la spedizione di pulcini di un giorno e di uova da cova da tali zone in altri Stati membri nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. L'allegato è stato modificato al fine di includervi ulteriori zone di restrizione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione (7) in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)Dopo la modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1593, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

(7)La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia a norma della direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto.

(9)È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 Ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1845

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