Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 Ottobre 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1031/2010 (2) stabilisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 determina, in particolare, i volumi di quote da mettere all'asta ogni anno. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 assicura quindi il buon funzionamento del procedimento d'asta delle quote. Il procedimento è attualmente svolto da una piattaforma d'asta comune a 25 Stati membri e da un numero limitato di piattaforme indipendenti.

(2)A norma della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel 2018 occorre istituire una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che sarà operativa a partire dal 1o gennaio 2019. In conformità con le norme predefinite da tale decisione occorre integrare nella riserva o svincolare da essa dei volumi di quote, adeguando i volumi di quote da mettere all'asta su un periodo di 12 mesi a partire dal 1o settembre di un determinato anno. Le norme per il funzionamento della riserva sono necessarie per affrontare situazioni in cui il numero totale delle quote in circolazione nell'anno precedente, pubblicato dalla Commissione il 15 maggio dell'anno in questione, si situa al di fuori di una forcella prestabilita. Nel primo anno di attività della riserva, il primo adeguamento dei volumi d'asta deve essere effettuato tra il 1o gennaio e il 1o settembre 2019.

(3)La decisione (UE) 2015/1814 stabilisce inoltre che i 900 milioni di quote la cui reintroduzione era inizialmente prevista nel 2019 e nel 2020 a norma del regolamento (UE) n. 176/2014 (4) della Commissione, non siano più messe all'asta ma integrate nella riserva. Inoltre, la decisione (UE) 2015/1814 prevede che le quote non assegnate della riserva per i nuovi entranti, o quelle non assegnate a impianti in ragione della loro chiusura o della parziale cessata attività conformemente all'articolo 10 bis, paragrafi 7, 19 e 20, della direttiva 2003/87/CE, invece che messe all'asta siano integrate nella riserva nel 2020.

(4)Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti sono rettificati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o da essa svincolate.

(5)Al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni chiare e certe in merito al volume di quote da mettere all'asta nell'arco di un periodo di almeno 12 mesi, le rettifiche al calendario d'asta di un dato anno derivanti dall'applicazione della decisione (UE) 2015/1814 devono avvenire contemporaneamente alla determinazione e pubblicazione del calendario d'asta dell'anno successivo. Inoltre, al fine di garantire una corretta attuazione degli adeguamenti dei volumi, evitando ripercussioni negative sulle aste, i partecipanti al mercato dovrebbero essere tempestivamente informati in merito all'effetto della decisione (UE) 2015/1814 sui volumi d'asta per i successivi 12 mesi. Di conseguenza, le rettifiche pertinenti ai calendari d'asta di un dato anno e i calendari d'asta dell'anno successivo dovrebbero essere pubblicati con largo anticipo rispetto al 1o settembre dell'anno in questione, quando cominceranno a essere applicati i corrispondenti adeguamenti dei volumi d'asta.

(6)L'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 contiene deroghe alle disposizioni generali per il funzionamento della riserva per quanto riguarda il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta che viene distribuito tra alcuni Stati membri a fini di solidarietà a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, la percentuale di quote da mettere all'asta dagli Stati membri per un determinato anno va stabilita anche conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814 riguardanti le norme specifiche per determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono ad integrare quote nella riserva sino a fine 2025 e, successivamente, a svincolare quote dalla stessa.

(7)L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 stabilisce un elenco non esaustivo di informazioni non riservate da pubblicare sull'apposito sito web dedicato alle aste, aggiornato e gestito dalla piattaforma interessata. L'elenco dei soggetti ammessi alle aste è considerato come informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma.

(8)Il regolamento (UE) n. 1031/2010 contiene una serie di incongruenze derivanti da modifiche ad esso apportate, che dovrebbero essere rettificate. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che per il calcolo del volume di quote da mettere all'asta ogni anno occorre tenere conto di qualsiasi adeguamento ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione (5) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 1031/2010 una prescrizione a norma della quale un'entità può essere designata come piattaforma d'asta solo se è autorizzata come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione. Per garantire la coerenza con tale prescrizione, è necessario modificare gli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1031/2010.

(9)Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il 18 febbraio 2011 il Regno Unito ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e dell'intenzione di designare una propria piattaforma d'asta.

(10)Il 30 aprile 2012 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare ICE Futures Europe («ICE») quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Il periodo di vigenza e le condizioni applicabili a ICE quale piattaforma d'asta per il Regno Unito per il periodo dal 10 novembre 2012 al 9 novembre 2017 sono stati introdotti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 dal regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione (6).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1902

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