Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio del 7 Dicembre 2017 che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali per il periodo 2018-2022.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Affinché l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») possa svolgere i suoi compiti correttamente, il Consiglio deve adottare ogni cinque anni un quadro pluriennale stabilendo i settori tematici in cui essa esplica la propria attività conformemente al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (2).

(2)Il primo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 2008/203/CE del Consiglio (3). Il secondo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 252/2013/UE del Consiglio (4).

(3)Il quadro pluriennale dovrebbe essere attuato esclusivamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

(4)È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

(5)Il quadro pluriennale dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia.

(6)Il quadro pluriennale dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione che più rilevano con riferimento al presente quadro pluriennale sono: l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (6) e rinominata dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio (8); l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), istituita dal regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); Eurojust, istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (12); l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (13); l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund), istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (15); e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(7)È opportuno che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata.

(8)Vista l'importanza riconosciuta dall'Unione alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, che è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, l'Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell'ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe tener conto dei presupposti economici e sociali che consentono l'esercizio efficace dei diritti fondamentali.

(9)Durante la preparazione della proposta la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, da cui ha ricevuto un parere scritto il 1o marzo 2016. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è stato nuovamente consultato nel corso della riunione che questo ha tenuto il 19 e 20 maggio 2016.

(10)Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ed entro i limiti delle risorse finanziarie e umane a essa assegnate, l'Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2269

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