Parere della Commissione del 16 Febbraio 2018 sul progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di decontaminazione e recupero dell’uranio SOCATRI ubicato nel sito di Tricastin (Francia).

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

In data 30 agosto 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dall’impianto di decontaminazione e recupero dell’uranio SOCATRI.

Sulla base di tali dati e dopo avere consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.La distanza del sito dalla frontiera dello Stato membro più vicino, nella fattispecie il Belgio, è di 170 km;

2.Poiché il progetto modificato prevede il trattamento di sostanze radioattive che presentano livelli elevati di uranio 235, occorre innalzare i limiti regolamentari per lo scarico di effluenti radioattivi gassosi e liquidi;

3.In condizioni operative normali il progetto modificato non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3);

4.Le modifiche previste non incidono sugli scarichi non pianificati di sostanze radioattive a seguito di eventuali incidenti del tipo e dell’entità considerati nei dati generali del progetto esistente.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di decontaminazione e recupero dell’uranio SOCATRI ubicato nel sito di Tricastin (Francia) non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 16 Febbraio 2018

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519248715009&uri=CELEX:32018A0221(01)

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