Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione del 9 Aprile 2018 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (2) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda.

(2)L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) ed è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 (5) con effetto dal 1o maggio 2016. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3)Inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 prevede, nel caso di contingenti tariffari diversi da quelli che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, una prova di origine sotto forma di certificato di origine in conformità all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Il certificato di origine non risulta più necessario, in quanto, a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci con mezzi diversi dal certificato di origine formale. Tuttavia, il certificato di origine emesso ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 conteneva anche informazioni che sono ancora necessarie per differenziare i prodotti ai fini del calcolo dell'equivalente peso carcassa, come previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1354/2011. Occorre pertanto un nuovo documento che contenga tali informazioni.

(4)Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio (7) e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (8).

(5)Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione aggiungerà all'attuale contingente tariffario in esenzione da dazi per l'Islanda un quantitativo totale di 1 200 tonnellate di carni ovine e caprine, classificate con i codici tariffari 0204 e 0210, e aprirà un nuovo contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi di 300 tonnellate per le carni ovine trasformate classificate nel codice 1602 90. Il quantitativo supplementare di 1 200 tonnellate e il nuovo quantitativo di 300 tonnellate devono essere raggiunti come specificato nella tabella figurante nell'allegato V dell'accordo.

(6)I quantitativi dei prodotti da importare nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa calcolato mediante i coefficienti di cui all'articolo 3 di tale regolamento. È opportuno stabilire un coefficiente di conversione in equivalente peso carcassa per il nuovo contingente tariffario per la carni ovine trasformate.

(7)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.

(8)L'accordo prevede l'entrata in vigore il 1o maggio 2018. Per il 2018 i quantitativi supplementari di carni ovine e caprine e i quantitativi del nuovo contingente per le carni ovine trasformate, da mettere a disposizione ai sensi dell'accordo, dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore.

(9)Per garantire un'agevole attuazione delle nuove disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, tutte le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alla stessa data, che dovrebbe essere la data di entrata in vigore dell'accordo.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0562

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