Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 Aprile 2018 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), particolare l'articolo 66 bis,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) stabilisce fra l'altro le norme procedurali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice»), al fine di agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci.

(2)L'articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 fa attualmente riferimento all'applicazione mutatis mutandis della sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, di detto regolamento, che riguardano le norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione. Tuttavia, solo alcune disposizioni contenute in tali sottosezioni sono pertinenti ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione. È pertanto necessario specificare dette disposizioni. Poiché l'obbligo facente capo alla Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato scaturisce in ogni caso dalle disposizioni del regime in questione, esso non dovrebbe più essere stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione transitoria di cui al predetto regolamento che consente in via provvisoria a un esportatore, che non è stato registrato ma che è un esportatore autorizzato nell'Unione, di compilare un documento relativo all'origine è diventata obsoleta e dovrebbe quindi essere soppressa. Per motivi di semplificazione e coerenza fra i regimi preferenziali, le piccole spedizioni che formano oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale dovrebbero essere esenti dalla presentazione di un documento relativo all'origine qualora tale esenzione sia consentita ma non direttamente stabilita dal regime preferenziale. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo status giuridico di un documento relativo all'origine, gli esportatori non dovrebbero essere tenuti a firmare tale documento qualora ciò sia consentito ma non direttamente stabilito dal regime preferenziale.

(3)Le norme di cui all'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relative alla sostituzione delle prove dell'origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione, dovrebbero essere applicate per estensione ai documenti relativi all'origine. Si dovrebbe inoltre chiarire la forma nella quale si può rilasciare o compilare un documento sostitutivo relativo all'origine.

(4)Si dovrebbero stabilire norme volte ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel codice del regime di trasformazione sotto controllo doganale con il regime di perfezionamento attivo, esse dovrebbero applicarsi retroattivamente dalla data di applicazione del codice.

(5)L'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe includere un riferimento al nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli Stati membri che intendono registrarsi nel sistema REX, poiché l'allegato 22-06 è riservato alla registrazione degli esportatori nei paesi beneficiari dell'SPG. È pertanto opportuno inserire tale nuovo allegato 22-06 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mentre l'allegato 22-06 di detto regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza. Gli articoli 82, 83 e 86 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero quindi anch'essi essere modificati in conseguenza dell'introduzione del nuovo allegato 22-06 bis. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo status giuridico del documento relativo all'origine, gli esportatori non dovrebbero essere obbligati a firmare l'attestazione di origine di cui all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle attestazioni di origine compilate dagli esportatori dell'Unione non solo ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (3) della Commissione, bensì anche per dichiarare l'origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione. L'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)L'allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato al fine di specificare la sigla da indicare a cura dell'esportatore se l'attestazione di origine fa riferimento a prodotti originari di Ceuta e Melilla. Esso dovrebbe essere altresì modificato al fine di rispecchiare il fatto che se l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla «UE».

(7)Il regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione (4) è divenuto obsoleto, poiché le disposizioni ivi contenute sono state sostituite dalle disposizioni ora stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Esso dovrebbe pertanto essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.

(8)Il regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione (5) concede deroghe agli obblighi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio (6) per quanto concerne la presentazione delle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata. Il regolamento (CE) n. 1541/98 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il regolamento (CE) n. 209/2005 è pertanto divenuto obsoleto e dovrebbe essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0604

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,0% Italy
Germany 17,6% Germany
United States of America (the) 2,6% United States of America (the)

Total:

67

Countries
84797437
Today: 3
Yesterday: 71
This Week: 256
Last Week: 580
This Month: 3.226
Last Month: 2.874
This Year: 7.783
Total: 84.797.437