Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione del 4 Giugno 2018 che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

1.1.Misure in vigore

(1)A seguito di un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»), la Commissione ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 (2) dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («le misure in vigore»).

1.2.Domanda di riesame intermedio parziale

(2)Il 13 marzo 2017 l'associazione degli esportatori dell'Egeo («il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale delle misure compensative.

(3)La domanda forniva elementi atti a dimostrare che una modifica introdotta nel 2016 nell'attuazione delle sovvenzioni dirette alla produzione aveva determinato un ingente calo dell'entità delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che, pertanto, le misure in atto per compensare le sovvenzioni non risultavano più necessarie. Il richiedente ha altresì affermato che, visto il carattere duraturo della modifica, a suo avviso le misure in vigore dovevano essere sottoposte a riesame.

1.3.Apertura del riesame intermedio parziale

(4)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 20 luglio 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura») (3), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(5)L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Al fine di valutare se si è avuta una riduzione delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote successivamente all'inchiesta iniziale, e il carattere più o meno duraturo della modifica, la Commissione ha altresì analizzato l'andamento degli importi complessivi delle sovvenzioni concesse dalla Turchia ai produttori di trote a partire dal periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013).

1.5.Parti interessate dall'inchiesta

(6)La Commissione ha informato il richiedente, i produttori esportatori noti in Turchia, i produttori dell'Unione, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni che rappresentano i produttori dell'Unione e le autorità turche dell'apertura del riesame intermedio parziale.

(7)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8)Due parti interessate hanno presentato un'osservazione a difesa della necessità di mantenere le misure in vigore. Una delle parti, la Danish Aquaculture Association (che rappresentava il denunciante nell'inchiesta iniziale), era del parere che le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base non fossero soddisfatte. Ha affermato che le informazioni contenute nella domanda erano incomplete e presentavano un quadro poco accurato delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che le modifiche introdotte dalla Turchia non potevano essere considerate di «carattere duraturo». La seconda parte, un'associazione di acquacoltura spagnola, ha anch'essa affermato che le misure compensative dovevano essere mantenute e ha aggiunto che le importazioni turche hanno prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori di trote dell'Unione.

1.6.Campionamento dei produttori esportatori in Turchia

(9)Dato l'elevato numero di produttori esportatori, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.

(10)Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. In totale, le informazioni specificate nell'avviso di apertura sono state trasmesse a oltre settanta società in Turchia.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0823

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