P8_TA(2016)0410/Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato…norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attuazione dei rischi per taluni contratti derivati OTC - Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni…

Il Parlamento europeo,

-Visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)06329),

-Vista la lettera in data 4 ottobre 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

-Vista la lettera in data 13 ottobre 2016 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

-Visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

-Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

-Visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (3), nonché del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4),

-Viste le norme tecniche di regolamentazione presentate l'8 marzo 2016 dalle Autorità europee di vigilanza (AEV, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) a norma dell'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012,

-Vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

-Visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

-Visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è scaduto il 25 ottobre 2016.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_215_R_0058

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