Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione del 25 Luglio 2018 che modifica l'allegato I del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell'allegato I dello stesso regolamento.

(2)L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2018/62 della Commissione (2).

(3)Il regolamento (UE) 2018/62 ha introdotto, tra l'altro, il prodotto «foglie di ravanello» nella parte B dell'allegato I e l'ha collegato al prodotto «cavoli ricci» della parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravanello.

(4)Informazioni recenti fanno ritenere che gli LMR per i cavoli ricci possano non essere idonei in tutti i casi per le foglie di ravanello e che siano necessarie sperimentazioni specifiche sui residui nelle foglie di ravanello per confermare gli LMR adeguati.

(5)È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione prima che gli LMR per i cavoli ricci si applichino al prodotto «foglie di ravanello», in modo da consentire di raccogliere le informazioni necessarie. A tal fine nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere inserita la nuova nota a piè di pagina (3), collegata al prodotto «foglie di ravanello».

(6)L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)Al fine di garantire che non si verifichino inutili perturbazioni commerciali in seguito alle modifiche riguardanti le foglie di ravanello introdotte dal regolamento (UE) 2018/62 e di consentire la commercializzazione dei prodotti la cui stagione di raccolta inizia nella primavera del 2018, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o aprile 2018.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è inserita la seguente nota a piè di pagina (3), collegata alla voce del prodotto «foglie di ravanello»:

«(3)Gli LMR si applicano alle foglie di ravanello a partire dal 1o gennaio 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 Aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 Luglio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1049

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