Regolamento Delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 Maggio 2018 che modifica e rettifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 e 253,

considerando quanto segue:

(1)L'applicazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.

(2)All'articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la definizione di «esportatore» dovrebbe essere modificata in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La definizione attuale è problematica in quanto qualifica come «esportatore» una sola persona che deve rispondere a tre requisiti cumulativi: essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. La nuova definizione di «esportatore» dovrebbe pertanto essere meno restrittiva e limitare le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.

(3)All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero essere tenute a registrarsi per ottenere un numero EORI in modo da poter accedere al sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3).

(4)Le autorità doganali necessitano di una deroga permanente all'obbligo di utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni che sono poco frequenti e per le quali l'obbligo di utilizzare procedimenti informatici richiederebbe uno sforzo economico sproporzionato. Considerato che la gamma di procedimenti informatici varia da uno Stato membro all'altro, anche le domande e le decisioni per le quali tale deroga dovrebbe essere concessa differiscono da uno Stato membro all'altro. Tutti gli Stati membri devono utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali esistono requisiti comuni in materia di dati e sono stati introdotti sistemi elettronici comuni. È pertanto opportuno stabilire un nuovo articolo 7 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che consenta l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici esclusivamente per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(5)Al fine di evitare che il processo decisionale sia indebitamente ritardato da un richiedente che non fornisce le giuste informazioni alle autorità doganali, pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'articolo 10, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non dovrebbe estendere il diritto a essere sentiti ai richiedenti che sono stati invitati a fornire le informazioni pertinenti e hanno omesso di farlo, con la conseguenza che le autorità doganali non sono in grado di accettare la loro domanda.

(6)La definizione di esportatore registrato di cui all'articolo 37, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere chiarita al fine di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, in modo da consentire a tali esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. La definizione non dovrebbe invece includere la registrazione di esportatori dell'Unione ai fini della sostituzione di attestazioni di origine quando le merci sono rispedite verso la Turchia, in quanto la sostituzione di una prova dell'origine nell'Unione europea non è applicabile se le merci sono rispedite verso la Turchia.

(7)L'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici quando si presenta la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Tale deroga permanente dovrebbe essere estesa a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni relativi alle domande e alle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e relativi ad eventuali domande ed atti successivi inerenti alla gestione di tali decisioni, in quanto il sistema elettronico esistente di elaborazione dei dati per gli esportatori registrati, ossia il sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, non dispone attualmente di un'interfaccia armonizzata per le comunicazioni con gli operatori economici. La deroga è temporanea e non sarà più necessaria una volta che il sistema REX fornirà tale interfaccia armonizzata.

(8)Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di origine delle merci, le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale di cui all'articolo 53 e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli dell'origine e non limitarsi al solo controllo del rilascio o della compilazione delle prove dell'origine.

(9)Al fine di rendere più chiare le norme per la determinazione dell'origine nel caso del cumulo regionale, è opportuno fondere il secondo e il terzo comma del paragrafo 4 e del paragrafo 6 dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(10)Al fine di garantire coerenza con i termini utilizzati all'articolo 166, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 167, paragrafo 1, lettera s), all'articolo 168 e all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 76 del medesimo regolamento concernente la deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1063

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