Regolamento (UE) 2018/1095 del Consiglio del 26 Luglio 2018 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea...

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (1) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2) («accordo»).

(2)L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.

(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018.

(4)Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio (3), il protocollo è stato firmato il 1o agosto 2018 con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(5)È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.

(6)L'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca, è opportuno informare gli Stati membri circa le eventuali riassegnazioni delle possibilità di pesca non utilizzate.

(7)Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)Tonniere con reti a circuizione:

*Spagna…16 unità;

*Francia…2 unità.

b)Pescherecci con palangari di superficie:

*Spagna…6 unità;

*Portogallo…2 unità.

2.Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 Luglio 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BLÜMEL

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1533565853659&uri=CELEX:32018R1095

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