Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione dell'8 Agosto 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 26, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 obbliga gli amministratori di indici di riferimento significativi che scelgono di non adempiere a uno o più dei requisiti specifici di tale regolamento a pubblicare e mantenere aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono indicate le ragioni per cui è opportuno che essi non adempiano a detti requisiti. L'articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento impone agli amministratori di indici di riferimento non significativi un obbligo analogo, ma per una gamma più ampia di requisiti.

(2)La dichiarazione di conformità dovrebbe consentire a chiunque la legga di identificare chiaramente le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che l'amministratore dell'indice di riferimento ha scelto di non applicare e le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare dette disposizioni.

(3)L'articolo 25, paragrafo 7, e l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 stabiliscono che la dichiarazione di conformità indichi chiaramente le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare le disposizioni in questione. Il modello dovrebbe quindi chiedere una spiegazione separata per ciascuna delle disposizioni non applicate dall'amministratore.

(4)Le esenzioni facoltative per gli indici di riferimento significativi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono un sottoinsieme delle possibili esenzioni per gli indici di riferimento non significativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Per garantire coerenza tra le due norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 25, paragrafo 8, e dall'articolo 26, paragrafo 5, per queste esenzioni ed evitare potenziali oneri amministrativi superflui per gli amministratori degli indici di riferimento, è auspicabile che queste norme tecniche di attuazione siano riunite in un unico regolamento.

(5)Gli amministratori possono scegliere di usare una dichiarazione di conformità unica per una famiglia di indici di riferimento, a condizione che la dichiarazione consenta di individuare chiaramente le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare per ciascun indice di riferimento oggetto della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità unica non dovrebbe riguardare al contempo indici di riferimento significativi e non significativi. Se una famiglia di indici di riferimento comprende indici di riferimento significativi e non significativi dovrebbero essere redatte almeno due dichiarazioni di conformità.

(6)Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.

(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1106

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