Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 Giugno 2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 38, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 223,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli. Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbe riflettere le modifiche delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)È opportuno aggiornare le modalità di esecuzione dell'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli.

(3)È necessario definire nei dettagli le modalità di applicazione dell'aumento del limite di aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % negli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e segnatamente il calcolo del grado di organizzazione dei produttori in uno Stato membro, affinché le domande di aiuto e la verifica delle condizioni dell'aumento siano applicate in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione.

(4)È opportuno inoltre precisare che la promozione dei prodotti come misura di crisi comprende la diversificazione e il consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli.

(5)È necessario semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le organizzazioni transnazionali, gruppi di produttori, nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore.

(6)Si dovrebbero precisare le modalità d'applicazione dei dazi all'importazione di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 applicabili all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli.

(7)Se un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia evitato il doppio finanziamento e siano effettuati controlli adeguati delle azioni attuate a livello di associazione di organizzazioni di produttori, nonché a livello dei soci delle organizzazioni di produttori, come previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

(8)Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbero essere aggiornati per semplificare la parte A della relazione annuale degli Stati membri e gli indicatori comuni di rendimento nonché per eliminare gli indicatori comuni iniziali.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

(10)L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione eventuali aumenti dei limiti di cui al punto 2 della suddetta sezione. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (5) per prevedere le modalità di trasmissione di tali informazioni dagli Stati membri alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1146

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