Regolamento Delegato (UE) 2018/1253 della Commissione del 28 Giugno 2018 che rettifica il Regolamento Delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri di concerto con i pertinenti consigli consultivi.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo (gli «Stati membri che si affacciano sulle acque sudoccidentali»).

(4)Il 2 giugno 2017 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno presentato una nuova raccomandazione comune, in cui suggeriscono una serie di modifiche da apportare al piano in materia di rigetti. Sulla scorta di tale raccomandazione comune, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/44 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 (3).

(5)Il 26 ottobre 2017 gli Stati membri che si affacciano sulle acque sudoccidentali hanno informato la Commissione dell'esistenza di un errore di redazione nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2018/44 per quanto riguarda la descrizione delle attività di pesca del nasello soggette all'obbligo di sbarco. In base alla versione attuale di tale allegato, le attività di pesca del nasello svolte nelle divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VIIIc e IXa con reti a strascico e sciabiche sono soggette all'obbligo di sbarco se gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 rappresentano oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche. Tuttavia, tale condizione non è più applicabile.

(6)Occorre pertanto rettificare il regolamento delegato (UE) 2016/2374 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44.

(7)Dal momento che l'errore di redazione nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374 è stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2018/44, e al fine di evitare qualsivoglia discontinuità e incertezza giuridica nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/44,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374, alla tabella «3. Pesca del nasello (Merluccius merluccius)», quarta colonna, il testo:

«Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

2.Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 (1) rappresentano: oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche»

è sostituito dal seguente:

«Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 Giugno 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:237:TOC

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