Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/697 della Commissione del 24 Aprile 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, articoli 5 e 17, il 17 aprile 2007 la Bayer CropScience ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda d'immissione in commercio relativa ad alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco T25.

(2)La domanda riguarda altresì l'immissione in commercio di prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco T25 o da esso costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, inclusi i sementi per la coltivazione.

(3)A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda contiene i dati e le informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell'allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio dell'impatto ambientale, in conformità all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(4)Il 17 aprile 2007 la Bayer CropScience ha presentato alla Commissione una domanda a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003 di rinnovo relativa all'autorizzazione di alimenti e ingredienti alimentari prodotti da granturco T25, mangimi contenenti e costituiti da granturco T25 geneticamente modificato, mangimi prodotti da mais T25 (materie prime per mangimi e additivi per mangimi) e sementi di granturco T25 per la coltivazione, precedentemente notificati come prodotti esistenti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato.

(5)L'11 gennaio 2013 la società Bayer Crop Science ha informato la Commissione europea della propria decisione di modificare l'ambito d'applicazione delle domande di cui sopra per escludere l'autorizzazione relativa a sementi di granturco T25 per la coltivazione nell'Unione europea.

(6)Il 3 ottobre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole in merito alle domande nuove così come a quelle di rinnovo, a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, concludendo che nel contesto degli usi previsti (3) il granturco T25 descritto nelle domande è altrettanto sicuro della relativa controparte convenzionale per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale nonché sull'ambiente. Nel proprio parere l'EFSA ha tenuto altresì conto di tutte le questioni e gli aspetti preoccupanti sollevati specificatamente dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(7)Il parere dell'EFSA conclude inoltre che il piano di monitoraggio ambientale presentato dal richiedente, costituito da un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.

(8)Alla luce di quanto precede si dovrebbe concedere l'autorizzazione ai prodotti in questione.

(9)Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4), a ogni organismo geneticamente modificato (nel seguito «OGM») dovrebbe essere assegnato un identificatore unico.

(10)A parere dell'EFSA per alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco T25 non risultano necessarie specifiche prescrizioni sull'etichettatura diverse da quelle stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che l'impiego dei prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione di cui alla presente decisione è tuttavia opportuno che sull'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti dall'OGM per i quali è richiesta l'autorizzazione, ad eccezione di quelli alimentari, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

Nb:Per visionare il file integrale il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_112_R_0015

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