Decisione n.1 del Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione Ue-Albania dell'11 Maggio 2015.

Il Consiglio di Stabilizzazione e d’Associazione Ue-Albania,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra (1), firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, in particolare l'articolo 41,

visto il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 41 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra («l'accordo») fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo («il protocollo n. 4») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Albania, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

(2)L'articolo 38 del protocollo n. 4 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 116 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.

(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. L'Albania e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

(4)L'Unione e l'Albania hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 27 giugno 2011.

(5)L'Unione e l'Albania hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 5 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione sia per l'Albania il 1o maggio 2012.

(6)È opportuno, pertanto, sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Fatto a Bruxelles,l'11 Maggio 2015

Per il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione

Il Presidente

F.MOGHERINI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_129_R_0009

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