Simone

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Regolamento (UE) 2026/1384 del PE e del Consiglio del 17 giugno 2026 che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il Regolamento (UE) 2020/2170.

        IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1), considerando quanto segue: (1)Il settore siderurgico è fondamentale per la competitività e la sicurezza dell’Unione. L’acciaio è essenziale anche per molti altri settori, come le industrie delle tecnologie pulite, dei trasporti, dell’edilizia e delle infrastrutture energetiche dell’Unione. Preservare un’industria siderurgica competitiva e tecnologicamente avanzata è pertanto cruciale per la sicurezza economica dell’Unione. Di conseguenza, l’Unione ritiene che il settore siderurgico abbia un’importanza strategica e si impegna a garantirne la redditività, la resilienza e la sostenibilità a lungo termine. (2)L’Unione vanta una lunga tradizione nella produzione siderurgica, radicata in città e regioni in cui le competenze sono state tramandate di generazione in generazione dai lavoratori siderurgici, che hanno svolto un ruolo chiave nella nascita dell’industria manifatturiera dell’Unione e che sono fondamentali per sostenere la competitività e l’elevato valore sociale del settore siderurgico. (3)Le industrie siderurgiche di tutti i paesi e regioni, compresa l’Unione, stanno subendo l’impatto negativo dell’aumento della capacità globale strutturale in eccesso. Tale sfida globale incide in modo negativo sul mercato dell’Unione e sui mercati di altri paesi o direttamente, attraverso le importazioni da paesi con capacità in eccesso, o indirettamente, a causa dell’effetto «push-out», o in entrambi i modi. Risolvere efficacemente il problema della sovracapacità globale richiede maggiori sforzi congiunti da parte dell’Unione e dei paesi partner che condividono gli stessi principi e che non contribuiscono alla sovracapacità globale. L’Unione intensificherà pertanto i propri sforzi volti a guidare i lavori a livello internazionale, anche nel quadro del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio (Global Forum on Steel Excess Capacity — GFSEC), volti ad affrontare le cause profonde della sovracapacità globale e ad attuare soluzioni che rafforzino la trasparenza del mercato globale dell’acciaio e tengano conto delle moderne tecniche di produzione e approvvigionamento, anche attraverso l’applicazione del principio di fusione e colata e tramite il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni. L’Unione ribadisce il suo impegno a mantenere mercati equi e aperti e a rafforzare ulteriormente le sue relazioni con i partner di libero scambio attuali e futuri. In tale ottica, e al fine di proteggere le loro economie dalla sovracapacità globale e di migliorare l’accesso al mercato tra di loro, l’Unione e i paesi che condividono gli stessi principi dovrebbero collaborare con urgenza, sulla base di interessi strategici comuni e vantaggi reciproci, garantendo al contempo catene di approvvigionamento sicure, prevedibili e diversificate. (4)Da un’analisi approfondita conclusa dalla Commissione nel 2019 è emerso che l’industria siderurgica dell’Unione si trovava già allora in una situazione di sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio e che, in assenza di misure di salvaguardia, era probabile che la situazione si sarebbe tradotta in un concreto grave pregiudizio nel prossimo futuro. La Commissione ha concluso che sarebbe nell’interesse dell’Unione adottare misure adeguate per evitare un ulteriore incremento nelle importazioni di prodotti siderurgici. (5)Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (2), che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, affrontando così il rischio di diversione degli scambi e la minaccia di grave pregiudizio che avrebbe probabilmente avuto luogo per i prodotti contemplati da tale regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2026. (6)A novembre 2024 i leader dell’Unione hanno adottato la dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, sottolineando l’intento e l’urgente necessità di rendere l’Unione più competitiva. I leader dell’Unione hanno inoltre dichiarato il proprio impegno a garantire rinnovamento industriale e decarbonizzazione e a consentire all’Unione di rimanere una potenza industriale e tecnologica che promuove posti di lavoro di qualità. I leader dell’Unione hanno inoltre riconosciuto la necessità di aumentare la prontezza e le capacità di difesa, in particolare rafforzando opportunamente la base industriale e tecnologica di difesa. A tal fine, i leader dell’Unione si sono impegnati a sviluppare una politica industriale per l’Unione volta a garantire la crescita delle tecnologie chiave del futuro, prestando nel contempo particolare attenzione alle industrie tradizionali in transizione. (7)La competitività industriale del settore siderurgico è una priorità fondamentale per l’Unione e contribuirà alla crescita sostenibile, alla prosperità a lungo termine e alla resilienza. La decarbonizzazione può essere un potente acceleratore di crescita e resilienza se integrata con le politiche industriali, della concorrenza, economiche e commerciali. La sovracapacità globale influisce sull’industria siderurgica dell’Unione nel contesto della sua transizione verso una produzione neutra in termini di emissioni di carbonio. Il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell’Unione dovrebbe pertanto rientrare tra gli elementi che possono essere presi in considerazione dalla Commissione al momento della modifica dei volumi dei contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento e dovrebbe far parte degli elementi di cui tenere conto nel valutare l’efficacia del presente regolamento. (8)Le industrie ad alta intensità energetica costituiscono settori focali che necessitano di un sostegno urgente per realizzare la loro decarbonizzazione ed elettrificazione e per far fronte a costi energetici elevati, una concorrenza mondiale sleale e normative complesse, tutti fattori che danneggiano la competitività. È essenziale consentire a tali industrie di rimanere competitive a livello mondiale e di aumentare la produzione e l’utilizzo degli impianti nell’Unione. (9)Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 19 marzo 2025 dal titolo «Un piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia», l’acciaio è un metallo di importanza strategica per la capacità di difesa dell’Unione. Specialmente in un contesto segnato da una crescente instabilità globale e da maggiori pressioni in materia di sicurezza, catene di approvvigionamento stabili e resilienti di metalli, compreso l’acciaio, e una produzione interna forte e competitiva costituiscono elementi essenziali per il settore aerospaziale e della difesa, nonché per assicurare la resilienza economica ed evitare dipendenze indesiderate da fornitori di paesi terzi. (10)Si prevede che la sovracapacità globale aumenterà dai 602 milioni

Regolamento (UE) 2026/1384 del PE e del Consiglio del 17 giugno 2026 che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il Regolamento (UE) 2020/2170. Leggi tutto »

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Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio del 22 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica.

        IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). (2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). (3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alle norme dell’Unione. (4)A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR OFNU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU. (5)Dal 23 al 26 giugno 2026, in occasione della 199a sessione del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 dovrebbe adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull’idrogeno liquido; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi di guida automatizzata (ADS); una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull’abrasione degli pneumatici; proposte di modifica dei GTR ONU n. 9 e 13; e una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sugli ADS. (6)I regolamenti ONU n. 35 e 68 non sono applicabili ai fini dell’omologazione UE. (7)Per tenere conto dell’esperienza pratica e degli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180 e dai GTR ONU n. 9 e 13. (8)Ai fini del progresso tecnologico e della promozione dell’automazione e della decarbonizzazione, è necessario adottare nuovi regolamenti ONU sull’idrogeno liquido, sugli ADS e sull’abrasione degli pneumatici, oltre a un nuovo GTR ONU sugli ADS. (9)I regolamenti ONU, se adottati, produrranno effetti giuridici per l’Unione. Unitamente ai GTR ONU, sono in grado di incidere in modo determinante sul contenuto delle norme dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli. (10)È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare in sede di WP.29 in merito all’adozione delle. È inoltre necessario stabilire la posizione da adottare per quanto riguarda la data dell’elezione del secondo vicepresidente del WP.29 qualora venisse sollevata la questione durante la riunione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione deve votare a favore dei documenti di lavoro dell’ONU indicati nell’allegato della presente decisione in occasione della 199a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29). Qualora si ponga la questione dell’elezione di un secondo vicepresidente del WP.29 in occasione della 199a sessione, la posizione dell’Unione è quella di confermare l’esito della votazione della 198a sessione del marzo 2026, vale a dire di rinviare l’elezione fino all’ultima sessione del WP.29 nel 2026. Articolo 2 Possono essere concordate lievi modifiche della posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026   Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘calabriaeuropa’: Http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?Lang=it

Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio del 22 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica. Leggi tutto »

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Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio del 22 giugno 2026 che modifica la decisione (PESC) 2024/1472 relativa all’Accademia diplomatica dell’Unione europea.

        IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1)Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1472 (1) relativa all’Accademia diplomatica dell’Unione europea. (2)Il 5 giugno 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1158 (2) che modifica la decisione (PESC) 2024/1472. (3)È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027. (4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/1472, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 11, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/1472 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese del programma di formazione per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 è pari a 1 720 432,62 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese del programma di formazione per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 è pari a 1 702 807,39 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese del programma di formazione per il periodo dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 è pari a 1 605 444,39 EUR.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026   Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘calabriaeuropa’: Http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?Lang=it

Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio del 22 giugno 2026 che modifica la decisione (PESC) 2024/1472 relativa all’Accademia diplomatica dell’Unione europea. Leggi tutto »

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Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/1393 del Consiglio del 22 giugno 2026 che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan.

        IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1)Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014. (2)Il 28 aprile 2026 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1591 (2005) («comitato dell’UNSC») ha aggiunto quattro persone all’elenco di persone soggette a misure restrittive. (3)Il 7 maggio 2026 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1051 (2), con cui ha inserito tre delle persone elencate dal comitato dell’UNSC il 28 aprile 2026 all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014. (4)È opportuno aggiungere all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 anche la persona rimanente inserita nell’elenco dal comitato dell’UNSC il 28 aprile 2026. (5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 747/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026   Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘calabriaeuropa’: Http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?Lang=it

Regolamento d’Esecuzione (UE) 2026/1393 del Consiglio del 22 giugno 2026 che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan. Leggi tutto »

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Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2026 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il Regolamento (UE) n. 978/2012.

        IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1), considerando quanto segue: (1)Dal 1971 l’Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG»). (2)La politica commerciale comune dell’Unione deve essere fondata sui principi e persegue gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, quali fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea. (3)Poiché anche la politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo deve essere fondata sul quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, la politica commerciale comune dell’Unione deve essere coerente con gli obiettivi primari della politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e contribuire al consolidamento degli stessi, specie per quanto riguarda la riduzione e l’eliminazione della povertà, e dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale come pure il buon governo nei paesi in via di sviluppo. La politica commerciale comune dell’Unione deve altresì soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata nell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo. (4)Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dispone l’applicazione dell’SPG fino al 31 dicembre 2027, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, al quale detta scadenza non si applica. Successivamente, è opportuno che il sistema di preferenze continui ad applicarsi per un periodo successivo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze tariffarie di cui al presente regolamento, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza. (5)L’SPG ha come obiettivi generali il sostegno all’eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con la risoluzione A/RES/70/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Agenda 2030 delle Nazioni Unite»), in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 17, traguardo 12, relativo al commercio, e la promozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, senza arrecare danno agli interessi dell’industria dell’Unione. La valutazione intermedia del sistema di preferenze tariffarie generalizzate del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d’impatto per la preparazione del riesame del regolamento (UE) n. 978/2012 hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di raggiungere tali obiettivi generali, che rappresentavano l’essenza della riforma dell’SPG effettuata nel 2012. (6)Gli obiettivi generali dell’SPG conservano la loro rilevanza nell’attuale contesto globale e sono coerenti con l’analisi e la prospettiva della comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2021, dal titolo «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva». Come affermato nella comunicazione, l’Unione ha «un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell’economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili» e «deve sfruttare appieno la forza di apertura e l’attrattiva del mercato unico» a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all’SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante «nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro» e definisce quale obiettivo dell’SPG «aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali». L’SPG dovrebbe inoltre aiutare i paesi beneficiari a rafforzare le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente, e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra gli obiettivi dell’SPG, da un lato, e l’assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall’altro, in conformità all’articolo 208 TFUE e al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall’Unione per rafforzare gli effetti positivi e migliorare l’efficacia della cooperazione allo sviluppo. L’assistenza allo sviluppo dell’Unione disciplinata dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e l’SPG condividono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. L’utilizzo da parte dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento come pure la ratifica e l’effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente e buona governance possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza, nell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere garantite sinergie e complementarità con le azioni intraprese nel quadro del regolamento (UE) 2021/947. (7)Accordando un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, l’SPG dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze. (8)La parità di genere in tutte le politiche dell’Unione è saldamente sancita dall’articolo 8 TFUE ed è anche al centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come sancito dal suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5. Gli accordi commerciali e di investimento tendono tuttavia ad avere conseguenze diverse sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali tra i generi. L’SPG può contribuire positivamente all’occupazione e all’emancipazione delle donne. (9)L’SPG dovrebbe contemplare un regime di base («SPG ordinario») e due regimi speciali, vale a

Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2026 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il Regolamento (UE) n. 978/2012. Leggi tutto »

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Decisione (UE) 2026/1347 del Consiglio del 4 giugno 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica.

        IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, l’articolo 83, paragrafo 1, e l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1)Conformemente alla decisione (UE) 2025/2307 del Consiglio (2), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica — Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi («Convenzione») è stata firmata, a nome dell’Unione, ad Hanoi, Vietnam, il 25 ottobre 2025, con riserva della sua conclusione. (2)La Convenzione è in conformità con gli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza di cui all’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ossia garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il ravvicinamento delle legislazioni penali. (3)La Convenzione si applica a indagini o procedimenti penali specifici riguardanti i reati previsti dalla Convenzione, nonché allo scambio di prove in formato elettronico relative a reati gravi (reati sanzionabili con una pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più grave), e consente gli scambi di informazioni solo per tali finalità. (4)La Convenzione armonizza una serie limitata di reati chiaramente definiti, offrendo al tempo stesso agli Stati parte la flessibilità necessaria per evitare la criminalizzazione di condotte lecite. (5)La Convenzione stabilisce solo norme minime sulla responsabilità delle persone giuridiche per la partecipazione ai reati stabiliti conformemente alla Convenzione. Non richiede agli Stati parte di adottare le misure eventualmente necessarie per determinare la responsabilità delle persone giuridiche in un modo che sarebbe incompatibile con i loro principi giuridici. (6)La Convenzione è inoltre in conformità con gli obiettivi dell’Unione in materia di protezione dei dati di carattere personale, della vita privata e dei diritti fondamentali, in linea con l’articolo 16 del TFUE e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). (7)In materia di diritti umani la Convenzione prevede solide condizioni e garanzie, che rientrano nel suo oggetto e nelle sue finalità e sono inestricabilmente legate ai poteri e alle procedure previste dalla Convenzione stessa. Come tali, le condizioni e le garanzie non sono assoggettabili a riserve. La Convenzione esclude ogni interpretazione che possa portare alla soppressione di diritti umani o libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione, di coscienza, di opinione, di religione o convinzione, di riunione pacifica e di associazione. Tali garanzie assicurano inoltre che la cooperazione internazionale possa essere rifiutata qualora contraria al diritto interno degli Stati parte o ove tale rifiuto sia necessario per evitare qualsiasi forma di discriminazione. (8)Per quanto riguarda i poteri e le procedure sia a livello interno sia a livello internazionale, la Convenzione prevede condizioni e garanzie orizzontali che assicurino la tutela dei diritti umani conformemente agli obblighi degli Stati parte ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani. Gli Stati parte sono tenuti anche a incorporare il principio di proporzionalità nel loro diritto nazionale. Tali condizioni e garanzie devono includere, fra l’altro, il controllo giurisdizionale o un altro controllo indipendente, il diritto a un ricorso effettivo, i motivi che giustificano l’applicazione e la limitazione dell’ambito e della durata di tali poteri o procedure. (9)La Convenzione contiene un’apposita disposizione sulla protezione dei dati personali, la quale garantisce che, prima che qualsiasi dato personale possa essere fornito a un altro Stato parte, siano applicati importanti principi in materia di protezione dei dati, compresi i principi di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di proporzionalità e di necessità, conformemente alla Carta. (10)Partecipando ai negoziati a nome dell’Unione, la Commissione ha garantito la compatibilità della Convenzione con le norme dell’Unione in materia. Per saperne di più: Tratto da: Link: EurLex Foto: Pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘calabriaeuropa’: Http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?Lang=it

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La Commissione europea accoglie l’accordo sulle nuove norme penali contro gli abusi sessuali sui minori.

        L’Esecutivo europeo accoglie con favore l’accordo politico raggiunto il 22 giugno 2026 con il Parlamento europeo e il Consiglio sulla direttiva che aggiorna le norme penali dell’UE in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori. Tendenze preoccupanti, come la diffusione di materiale di abuso generato dall’intelligenza artificiale (IA), rendono questo accordo particolarmente necessario e opportuno. La direttiva affronta le nuove sfide, migliora le indagini e l’azione penale, rafforza la prevenzione e l’assistenza alle vittime e promuove una migliore cooperazione nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori. Tra gli elementi principali delle nuove norme comuni figurano: definizioni aggiornate, nuovi reati che riflettono le realtà contemporanee, misure di prevenzione rafforzate e un maggiore sostegno alle vittime. Negli ultimi anni la minaccia rappresentata dagli abusi sessuali sui minori online si è evoluta in modo significativo. Le attuali norme dell’UE in questo settore risalgono al 2011 e necessitavano di un aggiornamento per rispondere alla profonda trasformazione del mondo digitale intervenuta da allora. Le segnalazioni di abusi sessuali sui minori online sono passate da un milione nel 2010 a oltre 23 milioni nel 2025. Tali segnalazioni contenevano 61,8 milioni di file, tra cui 29,4 milioni di immagini e 26,3 milioni di video. I dati mostrano inoltre un aumento esponenziale dei casi di adescamento di minori online (grooming), con un numero di segnalazioni cresciuto di oltre trenta volte negli ultimi cinque anni. Questa direttiva rappresenta un risultato importante. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla capacità di individuare i responsabili. Oggi fino all’80% delle indagini penali sugli abusi sessuali sui minori viene avviato grazie alle segnalazioni di immagini e video effettuate dai fornitori di servizi online. È pertanto essenziale che i co-legislatori raggiungano rapidamente un accordo sulle norme relative a tali segnalazioni, affinché sia possibile prevenire e contrastare efficacemente gli abusi sessuali sui minori online. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa online. Fonte: Commissione europea – Rappresentanza in Italia. Foto: pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’: http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

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Il Consiglio europeo della ricerca investe 838 milioni di euro in 319 scienziati per nuove scoperte rivoluzionarie.

        Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha annunciato i vincitori dell’edizione 2025 delle “Advanced Grants” (sovvenzioni destinate a ricercatori esperti), assegnando 838 milioni di euro a 319 ricercatori di primo piano in tutta Europa. Questi prestigiosi finanziamenti consentono a scienziati affermati di intraprendere ricerche ad alto rischio e ad alto potenziale innovativo, con la capacità di generare scoperte rivoluzionarie. Finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa, il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione dotato di un bilancio di diversi miliardi di euro, le sovvenzioni sostengono progetti ambiziosi guidati dalla curiosità scientifica in numerosi settori, dalla medicina e dalle neuroscienze alla matematica e alla fisica quantistica. Le attività dei nuovi beneficiari riguarderanno un’ampia gamma di temi, tra cui la vulnerabilità alla dipendenza da sostanze, la fertilità e la salute delle donne e la balbuzie. Altri progetti si concentreranno sullo sviluppo di nuovi strumenti matematici e algoritmici per affrontare la crescente complessità delle reti su larga scala, dai sistemi di trasporto a Internet, nonché sullo studio dei magneti e dei materiali quantistici. Un comunicato stampa è disponibile online. Fonte: Commissione europea – Rappresentanza in Italia. Foto: pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’: http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

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Commissione europea:”Crescono le PMI, resta il divario per le donne imprenditrici”.

        Il 22 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato la relazione annuale sulle piccole e medie imprese (PMI) europee 2025/2026 e una nuova relazione dedicata all’imprenditoria femminile in Europa. Entrambi i documenti forniscono nuovi dati a sostegno delle future politiche, iniziative e misure di finanziamento per le piccole e medie imprese. La relazione annuale evidenzia che i 34 milioni di PMI europee hanno registrato una solida crescita nel 2025, proseguendo il percorso di ripresa dalle recenti crisi. Il numero di imprese è aumentato dell’1,8%, mentre il valore aggiunto reale è cresciuto del 2,5% e l’occupazione dell’1%. Il rapporto presenta inoltre una panoramica delle opportunità per aumentare la produttività delle PMI, tra cui l’adozione di nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale (IA), ambiti nei quali le piccole e medie imprese continuano a essere in ritardo rispetto alle grandi aziende. Nel 2025, le tecnologie di IA sono state utilizzate dal 55% delle grandi imprese, contro il 30,4% delle medie imprese e il 17% delle piccole imprese. Lo studio analizza anche le ulteriori sfide affrontate dalle PMI nelle catene del valore in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici, utilizzando il settore automobilistico come caso di studio per valutarne l’impatto sulla produttività. La relazione “Imprenditrici in Europa: dati, ostacoli e raccomandazioni di sviluppo” esamina l’imprenditoria femminile nell’UE e individua le difficoltà incontrate dalle imprese guidate da donne sia nella fase di avvio sia in quella di crescita, nonché gli ostacoli nell’accesso ai finanziamenti. Dallo studio emerge che solo il 33% dei titolari d’impresa nell’UE è donna. Le imprenditrici sono inoltre concentrate soprattutto in settori tradizionalmente associati alle donne, come i servizi alla persona (69%), la sanità e l’assistenza sociale (65%) e l’istruzione (57%), mentre restano sottorappresentate in molti altri comparti. La relazione si conclude con cinque raccomandazioni mirate per rafforzare l’ecosistema favorevole all’imprenditoria femminile e valorizzare il potenziale ancora inespresso delle donne imprenditrici e delle imprese da esse guidate. Le due relazioni saranno discusse domani nel quadro della rete dei rappresentanti per le PMI. Fonte: Commissione europea – Rappresentanza in Italia. Foto: EC   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’: http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

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La Commissione europea assegna al consorzio EUROPA il Frontier AI Grand Challenge.

        L’Esecutivo comunitario ha assegnato a EUROPA, un consorzio europeo guidato dall’azienda italiana Domyn, il Frontier AI Grand Challenge. Il progetto svilupperà un modello di intelligenza artificiale open source che copre tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE. La Commissione UE ha scelto EUROPA per rafforzare la capacità dell’Europa di sviluppare intelligenza artificiale avanzata sulla propria infrastruttura. Il progetto dimostra inoltre che l’Europa dispone del talento, delle infrastrutture e della capacità industriale per costruire sistemi di IA di frontiera. Il modello sviluppato da EUROPA sarà reso liberamente disponibile e sarà progettato per raggiungere livelli prestazionali all’avanguardia nel panorama globale dell’IA. L’obiettivo è rendere l’intelligenza artificiale avanzata più accessibile a imprese, ricercatori e istituzioni pubbliche in tutta l’Unione, valorizzando la diversità linguistica europea. Lanciato nel febbraio 2026, il Frontier AI Grand Challenge ha invitato i principali innovatori europei nel campo dell’IA a proporre un modello con oltre 400 miliardi di parametri, una scala associata ai sistemi di intelligenza artificiale più avanzati al mondo. La Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha dichiarato:“L’Europa può guidare l’IA avanzata alle proprie condizioni. EUROPA costruirà un modello europeo di frontiera in tutte le 24 lingue dell’UE, dimostrando che possiamo competere con i migliori restando fedeli ai nostri valori. Si tratta di rafforzare la capacità dell’Europa di plasmare il futuro dell’IA con apertura, fiducia e autonomia strategica al centro”. Fonte: Commissione europea – Rappresentanza in Italia. Foto: pixabay   Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti? Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’: http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

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