Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca Centrale europea del 21 Novembre 2018 sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 575/2013…

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 178, paragrafo 2,

visto il regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (3), in particolare gli articoli da 1 a 3 e 6,

vista la consultazione pubblica e l'analisi effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

(1)La Banca centrale europea (BCE) ha il potere di adottare regolamenti conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, l'articolo 132 del trattato e l'articolo 34 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), rinviando all'articolo 25.2 dello Statuto del SEBC, conferisce alla BCE poteri regolamentari nella misura necessaria ad assolvere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(2)Il diritto dell'Unione relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi prevede opzioni e discrezionalità che possono essere esercitate dalle autorità competenti.

(3)La BCE è l'autorità competente negli Stati membri partecipanti come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione al fine di assolvere i propri compiti microprudenziali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 nei confronti di enti creditizi che sono classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrala europea (BCE/2014/17) (4). Pertanto essa ha tutti i poteri e gli obblighi che hanno le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. In particolare la BCE ha il potere di esercitare le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'Unione.

(4)La BCE assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro dell'MVU, che dovrebbe assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo. Nell'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi, delle loro dimensioni e del loro modello imprenditoriale, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell'Unione.

(5)L'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri che partecipano all'MVU è un obiettivo specifico del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), ed è affidato alla BCE.

(6)Ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e qualora al momento corrente tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni e discrezionalità agli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. Tale legislazione nazionale non dovrebbe incidere sul regolare funzionamento dell'MVU di cui la BCE è responsabile.

(7)Tali opzioni e discrezionalità non comprendono quelle concesse dal diritto dell'Unione alle autorità competenti sul cui esercizio la BCE ha competenza esclusiva e che dovrebbe esercitare ove opportuno.

(8)Nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità, la BCE dovrebbe tener conto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati.

(9)Per quanto riguarda le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati, la BCE riconosce la necessità di prevedere periodi transitori nei casi in cui il suo esercizio delle discrezionalità si discosti in modo significativo dall'approccio adottato dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo sia per gli enti creditizi che applicano il metodo standardizzato sia per quelli che applicano il metodo basato sui rating interni è opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio. Pertanto, gli enti creditizi devono applicare la soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato fissata dal presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2020, e devono notificare alla BCE, prima del 1o giugno 2019, la data esatta alla quale cominceranno ad applicare tale soglia.

(10)L'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce alle autorità competenti il potere di stabilire una soglia per valutare la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b). Nello stabilire tale soglia la BCE dovrebbe tenere conto dei criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.299.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2018:299:TOC

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