Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/14 della Commissione del 3 Gennaio 2019 che modifica la Decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)La Germania ha informato la Commissione che l'attuale posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Amburgo sarà sostituito da un posto d'ispezione frontaliero di nuova costruzione presso una diversa sede. A seguito delle informazioni fornite dalla Germania e di un'ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, il nuovo posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Amburgo (Hamburg Flughafen) dovrebbe essere riconosciuto per i prodotti imballati destinati al consumo umano, i prodotti congelati imballati non destinati al consumo umano e i prodotti imballati non destinati al consumo umano che non richiedono temperature specifiche. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)A seguito delle informazioni fornite dalla Grecia, un'ulteriore categoria di riconoscimento per i prodotti congelati e refrigerati imballati non destinati al consumo umano dovrebbe essere aggiunta per il posto d'ispezione frontaliero stradale di Neos Kafkassos. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)A seguito delle informazioni fornite dalla Spagna, il riconoscimento per la categoria dei prodotti imballati non destinati al consumo umano che non richiedono temperature specifiche dovrebbe essere concesso al centro d'ispezione Dársena e il riconoscimento per la categoria dei prodotti non destinati al consumo umano dovrebbe essere soppresso per quanto concerne il centro d'ispezione Dique presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Santa Cruz de Tenerife. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)Su proposta del Portogallo, il riconoscimento del centro d'ispezione Liscont presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Lisbona dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati destinati unicamente al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)A seguito delle informazioni fornite dalla Svezia, la voce riguardante il centro d'ispezione «IC2» riconosciuto per la categoria «equidi» per il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Göteborg-Landvetter dovrebbe essere soppressa dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)Su proposta del Regno Unito, dovrebbe essere aggiunto all'elenco un nuovo centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Heathrow per l'ispezione dei prodotti imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).

(9)La Germania ha informato la Commissione che dovrebbero essere apportate alcune modifiche all'elenco delle unità locali del sistema Traces per tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 Gennaio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.003.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:003:TOC

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