Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/64 della Commissione del 14 Gennaio 2019 che modifica la Decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’Articolo 29 della Direttiva 96/23/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 29 della direttiva 96/23/CE impone ai paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva.

(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).

(3)Alla luce dei piani recentemente presentati da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco.

(4)Il Giappone ha presentato alla Commissione piani per i suini, il pollame, il latte e le uova. Detti piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno inserire nell'elenco voci relative al Giappone concernenti i suini, il pollame, il latte e le uova. La decisione 2011/163/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)L'Albania ha presentato un piano per i pesci di acquacoltura e non per tutti i prodotti dell'acquacoltura. Alla luce delle informazioni fornite dall'Albania, dovrebbe essere aggiunto un asterisco nella colonna pertinente per limitare l'approvazione ai soli pesci di acquacoltura.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 Gennaio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.013.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2019:013:TOC

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