Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5, e il terzo trattino dell’articolo 132, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1,
considerando quanto segue:
(1)Il Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) costituisce l’insieme condiviso di dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell’ambito dell’Eurosistema e l’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Le informazioni registrate nel RIAD sono fornite dai membri dell’Eurosistema e dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ove tali BCN partecipino su base volontaria al funzionamento del RIAD.
(2)Le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro che partecipano al funzionamento del RIAD dovrebbero cooperare le une con le altre, con le BCN dell’Eurosistema e con la Banca centrale europea nel fornire, aggiornare e convalidare i dati di riferimento relativi alle entità registrate nel RIAD, in conformità all’indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (ECB/2018/16) (1) e, su base di reciprocità, avere accesso e condividere i dati relativi alle rispettive entità nazionali.
(3)Nell’interesse di una stretta ed efficace collaborazione nell’ambito del SEBC per la gestione del RIAD, e in linea con il considerando 9 dell’indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16), dovrebbe essere adottata una raccomandazione ad integrazione di tale indirizzo.
(4)La condivisione dei dati del RIAD è soggetta al regime di riservatezza del SEBC o, in caso si tratti di dati del RIAD non statistici, ad altre disposizioni a tutela della riservatezza, e la condivisione di dati tra gli Stati membri la cui moneta non è l’euro può essere soggetta a possibili ulteriori vincoli giuridici esistenti a livello nazionale,
Ha adottato la seguente Raccomandazione:
I.Definizione
Ai fini della presente raccomandazione, il termine «entità» ha il significato stabilito al punto 1 dell’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
II.Fornitura di informazioni statistiche
I destinatari della presente raccomandazione dovrebbero applicare le norme contenute nell’indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16), di cui sono destinatarie le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
III Disposizione finale
Le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono i destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 Dicembre 2018.
Il Presidente della Bce
Mario DRAGHI
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