Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/706 della Commissione del 7 Maggio 2019 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carvone, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/44/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva carvone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva carvone, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.

(4)La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carvone è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato, in consultazione con lo Stato membro correlatore, un rapporto valutativo per il rinnovo e l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 31 maggio 2017.

(7)L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)Il 12 luglio 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il carvone soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2019 la Commissione ha presentato il progetto iniziale di relazione sul rinnovo per il carvone al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo.

(10)Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell'Autorità indicano che è altamente improbabile che il carvone sia un interferente endocrino che agisce sulla funzione estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. I dati disponibili e la valutazione scientifica del rischio effettuata dall'Autorità indicano inoltre che è improbabile che il carvone abbia effetti di alterazione endocrina. La Commissione ritiene quindi che il carvone non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(11)Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva carvone è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(12)La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del carvone si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti carvone possono essere autorizzati. Non è quindi opportuno mantenere la restrizione all'uso come fitoregolatore. L'approvazione del carvone dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva carvone.

(15)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva carvone, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o Agosto 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Maggio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2019:120:TOC

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