Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione del 4 Giugno 2019 relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della Direttiva 2013/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I di tale direttiva.

(2)Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3), la Commissione ha presentato al CEN/Cenelec una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate e di completamento dei lavori su tali norme a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) successivamente abrogata.

(3)Nello specifico è stato chiesto al CEN/Cenelec di adottare nuove norme relative ai sistemi elettrici, alla protezione contro la caduta in mare, alla prevenzione degli scarichi, alla targhetta del costruttore, al manuale del proprietario, alla visibilità dalla posizione principale di pilotaggio, ai mezzi di galleggiamento ed evacuazione delle imbarcazioni multiscafo, agli impianti del gas, alle emissioni di gas di scarico e all'identificazione delle unità da diporto, nonché di rivedere le norme esistenti e i progetti di norme in via di elaborazione.

(4)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN/Cenelec ha rivisto diverse norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni e i battelli pneumatici.

(5)Il CEN/Cenelec ha rivisto gli allegati delle norme armonizzate allo scopo di citare il titolo completo della direttiva 2013/53/UE e indicare in modo chiaro e dettagliato la correlazione tra le clausole delle norme e i requisiti essenziali pertinenti.

(6)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN/Cenelec ha elaborato la norma EN ISO 8666:2018. Essa costituisce la norma di riferimento per quanto concerne le dimensioni principali delle imbarcazioni e i relativi dati, le specifiche di massa e le diverse condizioni di carico. Tale norma reca le specifiche tecniche in relazione alla definizione della lunghezza dello scafo di cui all'articolo 3, punto 10, della direttiva 2013/53/UE.

(7)La Commissione, in collaborazione con il CEN/Cenelec, ha valutato se le norme relative alle unità di piccole dimensioni e ai battelli pneumatici elaborate dal CEN/Cenelec soddisfino la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

(8)Le norme relative alle unità di piccole dimensioni e ai battelli pneumatici soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, i quali sono stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e nell'allegato I di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)È pertanto necessario ritirare i riferimenti alle norme che vengono sostituite dalle nuove norme elaborate dal CEN/Cenelec.

(10)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pertanto che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

I riferimenti alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che figurano nell'allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 Giugno 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.146.01.0106.01.ITA&toc=OJ:L:2019:146:TOC

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