Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione del 23 Settembre 2020 sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso.

Legge

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)Prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare è un obbligo giuridico che incombe agli Stati membri in virtù del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale, in particolare della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS, 1974), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1979) e della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR, 1979), come pure del diritto dell'Unione. L'Unione europea è parte contraente dell'UNCLOS.

(2)Dal 2014 migliaia di persone cercano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, il che richiede una risposta articolata da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri al fine di evitare perdite di vite umane, migliorare la gestione della migrazione, affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e smantellare i gruppi della criminalità organizzata responsabili del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.

(3)Malgrado negli ultimi due anni sia diminuita la migrazione irregolare diretta verso l'UE e si sia ridotto il numero di persone che perdono la vita in mare, il fenomeno migratorio continua a essere caratterizzato dall'uso rischioso di piccole imbarcazioni non idonee alla navigazione nel Mediterraneo, continuando ad alimentare la criminalità organizzata e causando decessi inaccettabili. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, finora i decessi nel Mediterraneo nel 2020 sono più di 500, mentre nel 2019 erano stati più di 1 880; con un totale di più di 20 300 morti dal 2014, la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Europa è la più letale a livello mondiale.

(4)Dal 2015 la capacità di ricerca e soccorso, il coordinamento e l'efficacia delle operazioni nel Mediterraneo sono stati notevolmente rafforzati in risposta alla crisi migratoria, con contributi significativi anche da parte degli Stati costieri e una maggiore partecipazione di navi private e commerciali. L'UE e gli Stati membri hanno potenziato le loro capacità nel Mediterraneo, anche mediante operazioni nazionali e operazioni condotte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), quali Themis (ex Triton), Poseidon e Indalo, nonché, in precedenza, l'operazione navale dell'UE EUNAVFOR MED SOPHIA, che dal 2015 ha contribuito a salvare oltre 600 000 persone in mare.

(5)In tale contesto sono intervenute anche diverse organizzazioni non governative (ONG) che gestiscono imbarcazioni private, principalmente nell'area del Mediterraneo centrale, contribuendo in misura significativa a salvare persone in mare, che vengono poi condotte nel territorio dell'UE per uno sbarco sicuro. Come già sottolineato nel piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) e ulteriormente illustrato nelle linee guida della Commissione sul pacchetto sul favoreggiamento (C(2020) 6470), è necessario evitare di criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria alle persone in pericolo in mare, garantendo nel contempo che siano in vigore sanzioni penali adeguate contro i trafficanti.

(6)Nella risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti globali dell'ONU sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare (2018/2642(RSP)), il Parlamento europeo ha chiesto maggiori capacità di ricerca e soccorso per le persone in difficoltà, il dispiegamento di maggiori capacità da parte di tutti gli Stati e il riconoscimento del sostegno fornito da attori privati e ONG nell'esecuzione di operazioni di soccorso in mare e a terra.

(7)Le operazioni di ricerca e soccorso in situazioni di emergenza richiedono il coordinamento e lo sbarco rapido in un luogo sicuro, nonché il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, in virtù degli obblighi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui il principio di non respingimento, del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale in materia di diritti umani e del diritto marittimo, in particolare delle linee guida del Comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sul trattamento delle persone soccorse in mare.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2020:317:TOC

 

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