Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione del 24 Marzo 2021 recante modalità di applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l’articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali terrestri e dei relativi prodotti. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati sanitari e di dichiarazioni, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l’ingresso nell’Unione di partite di animali e di materiale germinale. Tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per determinate categorie di animali e di materiale germinale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che i certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell’Unione.

(2)Conformemente all’articolo 146, paragrafo 2, come pure all’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e all’articolo 162, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429, tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati sanitari per i movimenti verso un altro Stato membro di determinati animali terrestri e del materiale germinale di tali animali terrestri.

(3)Ai fini dell’attuazione uniforme delle norme di cui al regolamento (UE) 2016/429, è pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali che contengano le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di determinati animali terrestri e del materiale germinale di tali animali terrestri.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (3) stabilisce norme integrative per quanto riguarda gli stabilimenti registrati e riconosciuti di materiale germinale e prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri. L’allegato IV di tale regolamento stabilisce norme integrative per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure di altri animali ivi elencati, spostato tra Stati membri. Conformemente a detto regolamento, tali certificati sanitari dovrebbero contenere, tra l’altro, informazioni pertinenti relative alla situazione della sanità animale. È pertanto opportuno tenere conto, nel presente regolamento e nei modelli di certificati in esso stabiliti, delle norme e delle prescrizioni integrative stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/686.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (4) stabilisce norme integrative per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova. Tale regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per tali movimenti e norme integrative per la certificazione sanitaria, in particolare norme relative alle informazioni che devono figurare nei certificati sanitari per determinati animali terrestri e uova da cova spostati in un altro Stato membro. È pertanto opportuno tenere conto, nel presente regolamento e nei modelli di certificati in esso stabiliti, delle norme integrative di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688.

(6)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5) stabilisce prescrizioni integrative in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, tra l’altro, di determinati animali terrestri e del materiale germinale delle specie e categorie di animali terrestri detenuti ivi elencate. Esso prescrive in particolare che tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario e, qualora sia previsto dal medesimo regolamento, da dichiarazioni o altri documenti. È pertanto opportuno tenere conto, nei modelli di certificati stabiliti nel presente regolamento, delle pertinenti garanzie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692.

(7)Il regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce inoltre definizioni specifiche, tra l’altro, per quanto riguarda determinato materiale germinale e determinati stabilimenti di materiale germinale. Ai fini di tale regolamento delegato, il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce inoltre definizioni specifiche, tra l’altro, per quanto riguarda determinati animali terrestri, nonché le definizioni di «uova esenti da organismi patogeni specifici» e di «numero di riconoscimento unico». Il presente regolamento dovrebbe pertanto tenere conto di determinate definizioni stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2020/686 e (UE) 2020/692.

(8)I modelli di certificati necessari per motivi di sanità animale e di benessere degli animali nonché per motivi di sanità pubblica sono attualmente contenuti in vari atti giuridici. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, come pure al fine di agevolare l’accesso da parte delle autorità competenti, degli operatori interessati e del pubblico, è opportuno consolidare in un unico atto giuridico i modelli di certificati per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6) stabilisce i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti all’interno dell’Unione o tra Stati membri di partite di animali e prodotti, garantendo la compatibilità di tali certificati con il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) e l’agevolazione del sistema di certificazione nell’Unione. I modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri delle partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario e del modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di cui all’allegato I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(10)Inoltre, al fine di garantire la coerenza e di migliorare l’efficienza della certificazione, i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione delle partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale di cui al presente regolamento dovrebbero essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario e del modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di cui all’allegato I, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.113.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A113%3ATOC

 

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