Regolamento (UE) 2021/899 della commissione del 3 giugno 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

(2)L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 devono essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento o in discarica o possono essere utilizzate come combustibile per evitarne la reintroduzione nella catena dei mangimi e impedire contaminazioni della stessa.

(3)Le autorità competenti dell’Irlanda hanno trasmesso i loro progetti di predisporre impianti propri entro la fine del 2023 per la combustione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 e hanno chiesto l’autorizzazione dei flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento nel Regno Unito per un periodo transitorio.

(4)Esaminata la richiesta dell’Irlanda e data la particolare situazione geografica di questo Stato membro, la Commissione ritiene necessario stabilire norme nell’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 in base alle quali l’Irlanda possa autorizzare le esportazioni nel Regno Unito di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 conformi alle disposizioni per l’immissione sul mercato finalizzata all’uso come combustibile fino al 31 dicembre 2023, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo protocollo, che consente i movimenti di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 come combustibile verso altre parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(6)Per assicurare la continuità degli attuali flussi commerciali dopo la fine del periodo di transizione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1o gennaio 2021 e che pertanto entri in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0068.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC

 

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