
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025 sono stati confermati e notificati dalla Slovacchia sei focolai di afta epizootica. Le specie interessate erano i bovini.
(2) La Slovacchia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3).
(3) Al fine di prevenire la diffusione dell’afta epizootica, il 21 marzo 2025 la Slovacchia ha adottato una misura straordinaria di emergenza (4) che vieta qualsiasi movimento, nel suo territorio, di bovini, ovini, caprini, suini e altri artiodattili, compresi gli animali da allevamento.
(4) La Slovacchia ha adottato inoltre misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2025/496 (5), (UE) 2025/613 (6), (UE) 2025/654 (7), (UE) 2025/672 (8), (UE) 2025/696 (9), (UE) 2025/795 (10), (UE) 2025/827 (11) e (UE) 2025/1097 (12) della Commissione.
(5) La Slovacchia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su una serie di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito che non erano ammissibili al contributo finanziario dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
(6) Il 26 agosto 2025 la Commissione ha ricevuto dalla Slovacchia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di alcune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025.
(7) L’attuazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui ai considerando 3 e 4 ha comportato una perdita del latte crudo prodotto che non ha potuto essere consegnato a causa delle restrizioni dei movimenti oltre a costi aggiuntivi dovuti all’allungamento dei periodi di allevamento e ingrasso di suini, suinetti e scrofe.
(8) A norma dell’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la partecipazione dell’Unione al finanziamento dovrebbe essere pari al 60 % delle spese sostenute dalla Slovacchia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi di latte crudo e il numero massimo di animali ammissibili al finanziamento nel quadro di ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta che ha ricevuto dalla Slovacchia in merito alle restrizioni relative ai focolai.
(9) Per evitare rischi di sovracompensazione, gli importi massimi e l’importo forfettario della partecipazione finanziaria dell’Unione dovrebbero basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissati a un livello adeguato per ciascun animale e chilogrammo di latte crudo.
(10) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite subite dai beneficiari non dovrebbero essere compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell’Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690.
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