
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2024/1499 stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità. Tali requisiti minimi sono intesi a migliorare l’efficacia degli organismi e garantirne l’indipendenza al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE (2), 2000/43/CE (3), 2000/78/CE (4) e 2004/113/CE (5).
(2)È necessario stabilire un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità. Ciò al fine di fare chiarezza su quali dati debbano essere raccolti a livello nazionale dagli organismi per la parità e successivamente trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per servire da base per la sua relazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1499. Gli indicatori riguardano le risorse umane, tecniche e finanziarie, l’indipendenza di funzionamento, l’accessibilità e l’efficacia degli organismi per la parità, nonché l’evoluzione del loro mandato, dei loro poteri e della loro struttura.
(3)È importante che gli indicatori comuni siano il più possibile precisi e dettagliati. Ciò al fine di garantire la comparabilità, l’obiettività e l’affidabilità dei dati raccolti a livello nazionale in tutta l’Unione. Per facilitare la raccolta e la trasmissione dei dati secondo gli indicatori stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri e i loro organismi per la parità dovrebbero poter usare uno strumento informatico di facile utilizzo, fornito dalla Commissione, che rifletta gli indicatori stabiliti nel presente regolamento in campi di inserimento dei dati di una banca dati.
(4)L’elenco degli indicatori è stato redatto in stretta cooperazione con il gruppo di esperti sull’attuazione della normativa dell’UE in materia di uguaglianza e previa consultazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità.
(5)Gli indicatori dovrebbero riguardare il funzionamento operativo degli organismi per la parità nel periodo di riferimento e il riscontro fornito dagli organismi per la parità sul loro funzionamento in conformità delle norme. Gli indicatori sono sia qualitativi che quantitativi, al fine di tenere conto di tutti gli elementi elencati all’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1499. È opportuno raccogliere dati sull’assetto nazionale e sul funzionamento organizzativo degli organismi per la parità in ciascuno Stato membro. Ciò consentirà la mappatura di ciascun sistema nazionale e la selezione delle domande pertinenti per ciascun assetto.
(6)Lo stesso elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1197 della Commissione (7).
(7)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 novembre 2025.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per gli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parità, istituito in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1499,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elenco degli indicatori
L’elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499, sulla cui base sono effettuate la raccolta dei dati e la comunicazione di informazioni sul funzionamento degli organismi per la parità, figura in allegato.
I dati raccolti sulla base degli indicatori comuni non comprendono alcun dato personale, quale definito all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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