
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. In particolare l'articolo 76 di tale regolamento delegato stabilisce prescrizioni specifiche per quanto riguarda le partite di cani, gatti e furetti destinati all'ingresso nell'Unione, tra cui le prescrizioni relative alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, di cui al paragrafo 1, lettera b), per tali animali.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e delle categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale in questione. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
(4)La tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. Il Montenegro e la Serbia figurano in tale elenco con la condizione specifica «Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia», assegnata nella colonna 5 di tale tabella. Secondo tale condizione i cani, i gatti e i furetti di qualsiasi partita proveniente da tali paesi terzi devono essere stati sottoposti, prima dell'ingresso nell'Unione, a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Il Montenegro e la Serbia hanno ora chiesto di figurare nell'elenco senza che nella colonna 5 della tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sia indicata tale condizione specifica e hanno fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti a sostegno di tale richiesta. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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