Decisione (UE) 2026/1347 del Consiglio del 4 giugno 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, l’articolo 83, paragrafo 1, e l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (UE) 2025/2307 del Consiglio (2), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica — Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi («Convenzione») è stata firmata, a nome dell’Unione, ad Hanoi, Vietnam, il 25 ottobre 2025, con riserva della sua conclusione.

(2)La Convenzione è in conformità con gli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza di cui all’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ossia garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il ravvicinamento delle legislazioni penali.

(3)La Convenzione si applica a indagini o procedimenti penali specifici riguardanti i reati previsti dalla Convenzione, nonché allo scambio di prove in formato elettronico relative a reati gravi (reati sanzionabili con una pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più grave), e consente gli scambi di informazioni solo per tali finalità.

(4)La Convenzione armonizza una serie limitata di reati chiaramente definiti, offrendo al tempo stesso agli Stati parte la flessibilità necessaria per evitare la criminalizzazione di condotte lecite.

(5)La Convenzione stabilisce solo norme minime sulla responsabilità delle persone giuridiche per la partecipazione ai reati stabiliti conformemente alla Convenzione. Non richiede agli Stati parte di adottare le misure eventualmente necessarie per determinare la responsabilità delle persone giuridiche in un modo che sarebbe incompatibile con i loro principi giuridici.

(6)La Convenzione è inoltre in conformità con gli obiettivi dell’Unione in materia di protezione dei dati di carattere personale, della vita privata e dei diritti fondamentali, in linea con l’articolo 16 del TFUE e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(7)In materia di diritti umani la Convenzione prevede solide condizioni e garanzie, che rientrano nel suo oggetto e nelle sue finalità e sono inestricabilmente legate ai poteri e alle procedure previste dalla Convenzione stessa. Come tali, le condizioni e le garanzie non sono assoggettabili a riserve. La Convenzione esclude ogni interpretazione che possa portare alla soppressione di diritti umani o libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione, di coscienza, di opinione, di religione o convinzione, di riunione pacifica e di associazione. Tali garanzie assicurano inoltre che la cooperazione internazionale possa essere rifiutata qualora contraria al diritto interno degli Stati parte o ove tale rifiuto sia necessario per evitare qualsiasi forma di discriminazione.

(8)Per quanto riguarda i poteri e le procedure sia a livello interno sia a livello internazionale, la Convenzione prevede condizioni e garanzie orizzontali che assicurino la tutela dei diritti umani conformemente agli obblighi degli Stati parte ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani. Gli Stati parte sono tenuti anche a incorporare il principio di proporzionalità nel loro diritto nazionale. Tali condizioni e garanzie devono includere, fra l’altro, il controllo giurisdizionale o un altro controllo indipendente, il diritto a un ricorso effettivo, i motivi che giustificano l’applicazione e la limitazione dell’ambito e della durata di tali poteri o procedure.

(9)La Convenzione contiene un’apposita disposizione sulla protezione dei dati personali, la quale garantisce che, prima che qualsiasi dato personale possa essere fornito a un altro Stato parte, siano applicati importanti principi in materia di protezione dei dati, compresi i principi di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di proporzionalità e di necessità, conformemente alla Carta.

(10)Partecipando ai negoziati a nome dell’Unione, la Commissione ha garantito la compatibilità della Convenzione con le norme dell’Unione in materia.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

Foto:

Pixabay

 

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