IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Dal 1971 l’Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG»).
(2)La politica commerciale comune dell’Unione deve essere fondata sui principi e persegue gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, quali fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea.
(3)Poiché anche la politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo deve essere fondata sul quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, la politica commerciale comune dell’Unione deve essere coerente con gli obiettivi primari della politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e contribuire al consolidamento degli stessi, specie per quanto riguarda la riduzione e l’eliminazione della povertà, e dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale come pure il buon governo nei paesi in via di sviluppo. La politica commerciale comune dell’Unione deve altresì soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata nell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.
(4)Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dispone l’applicazione dell’SPG fino al 31 dicembre 2027, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, al quale detta scadenza non si applica. Successivamente, è opportuno che il sistema di preferenze continui ad applicarsi per un periodo successivo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze tariffarie di cui al presente regolamento, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza.
(5)L’SPG ha come obiettivi generali il sostegno all’eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con la risoluzione A/RES/70/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Agenda 2030 delle Nazioni Unite»), in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 17, traguardo 12, relativo al commercio, e la promozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, senza arrecare danno agli interessi dell’industria dell’Unione. La valutazione intermedia del sistema di preferenze tariffarie generalizzate del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d’impatto per la preparazione del riesame del regolamento (UE) n. 978/2012 hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di raggiungere tali obiettivi generali, che rappresentavano l’essenza della riforma dell’SPG effettuata nel 2012.
(6)Gli obiettivi generali dell’SPG conservano la loro rilevanza nell’attuale contesto globale e sono coerenti con l’analisi e la prospettiva della comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2021, dal titolo «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva». Come affermato nella comunicazione, l’Unione ha «un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell’economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili» e «deve sfruttare appieno la forza di apertura e l’attrattiva del mercato unico» a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all’SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante «nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro» e definisce quale obiettivo dell’SPG «aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali». L’SPG dovrebbe inoltre aiutare i paesi beneficiari a rafforzare le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente, e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra gli obiettivi dell’SPG, da un lato, e l’assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall’altro, in conformità all’articolo 208 TFUE e al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall’Unione per rafforzare gli effetti positivi e migliorare l’efficacia della cooperazione allo sviluppo. L’assistenza allo sviluppo dell’Unione disciplinata dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e l’SPG condividono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. L’utilizzo da parte dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento come pure la ratifica e l’effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente e buona governance possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza, nell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere garantite sinergie e complementarità con le azioni intraprese nel quadro del regolamento (UE) 2021/947.
(7)Accordando un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, l’SPG dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.
(8)La parità di genere in tutte le politiche dell’Unione è saldamente sancita dall’articolo 8 TFUE ed è anche al centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come sancito dal suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5. Gli accordi commerciali e di investimento tendono tuttavia ad avere conseguenze diverse sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali tra i generi. L’SPG può contribuire positivamente all’occupazione e all’emancipazione delle donne.
(9)L’SPG dovrebbe contemplare un regime di base («SPG ordinario») e due regimi speciali, vale a dire il «regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo — SPG+» e il «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati — EBA» (Everything But Arms — tutto tranne le armi). Si conferma quindi la struttura del periodo precedente, in quanto incentrata sui paesi più bisognosi e sulle mutevoli necessità dei paesi beneficiari in termini di sviluppo. L’SPG dovrebbe promuovere l’integrazione regionale tra paesi in via di sviluppo e dovrebbe applicarsi all’intero territorio del paese beneficiario, comprese le zone economiche speciali e le zone di trasformazione per l’esportazione.
(10)È opportuno che l’SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di «paesi in via di sviluppo» a livello dell’OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l’elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all’SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un’economia centralizzata a un’economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell’SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall’elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie dell’SPG. Tali paesi si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e quindi non presentano le medesime necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate, essi non dovrebbero pertanto avvalersi dell’SPG ordinario. Inoltre, i paesi a reddito alto o medio-alto non dovrebbero avvalersi delle preferenze tariffarie previste dall’SPG poiché ciò aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Nell’applicare l’SPG ordinario occorre tener conto della possibile evoluzione delle necessità di un paese sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze. È pertanto opportuno far sì che l’SPG ordinario possa essere soggetto ad adeguamenti.
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