Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio del 22 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alle norme dell’Unione.

(4)A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR OFNU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.

(5)Dal 23 al 26 giugno 2026, in occasione della 199a sessione del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 dovrebbe adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull’idrogeno liquido; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi di guida automatizzata (ADS); una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sull’abrasione degli pneumatici; proposte di modifica dei GTR ONU n. 9 e 13; e una proposta relativa a un nuovo GTR ONU sugli ADS.

(6)I regolamenti ONU n. 35 e 68 non sono applicabili ai fini dell’omologazione UE.

(7)Per tenere conto dell’esperienza pratica e degli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 58, 61, 64, 66, 67, 73, 75, 79, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179 e 180 e dai GTR ONU n. 9 e 13.

(8)Ai fini del progresso tecnologico e della promozione dell’automazione e della decarbonizzazione, è necessario adottare nuovi regolamenti ONU sull’idrogeno liquido, sugli ADS e sull’abrasione degli pneumatici, oltre a un nuovo GTR ONU sugli ADS.

(9)I regolamenti ONU, se adottati, produrranno effetti giuridici per l’Unione. Unitamente ai GTR ONU, sono in grado di incidere in modo determinante sul contenuto delle norme dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.

(10)È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare in sede di WP.29 in merito all’adozione delle. È inoltre necessario stabilire la posizione da adottare per quanto riguarda la data dell’elezione del secondo vicepresidente del WP.29 qualora venisse sollevata la questione durante la riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione deve votare a favore dei documenti di lavoro dell’ONU indicati nell’allegato della presente decisione in occasione della 199a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29).

Qualora si ponga la questione dell’elezione di un secondo vicepresidente del WP.29 in occasione della 199a sessione, la posizione dell’Unione è quella di confermare l’esito della votazione della 198a sessione del marzo 2026, vale a dire di rinviare l’elezione fino all’ultima sessione del WP.29 nel 2026.

Articolo 2

Possono essere concordate lievi modifiche della posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2026

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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