Regolamento (UE) 2026/1384 del PE e del Consiglio del 17 giugno 2026 che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il Regolamento (UE) 2020/2170.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il settore siderurgico è fondamentale per la competitività e la sicurezza dell’Unione. L’acciaio è essenziale anche per molti altri settori, come le industrie delle tecnologie pulite, dei trasporti, dell’edilizia e delle infrastrutture energetiche dell’Unione. Preservare un’industria siderurgica competitiva e tecnologicamente avanzata è pertanto cruciale per la sicurezza economica dell’Unione. Di conseguenza, l’Unione ritiene che il settore siderurgico abbia un’importanza strategica e si impegna a garantirne la redditività, la resilienza e la sostenibilità a lungo termine.

(2)L’Unione vanta una lunga tradizione nella produzione siderurgica, radicata in città e regioni in cui le competenze sono state tramandate di generazione in generazione dai lavoratori siderurgici, che hanno svolto un ruolo chiave nella nascita dell’industria manifatturiera dell’Unione e che sono fondamentali per sostenere la competitività e l’elevato valore sociale del settore siderurgico.

(3)Le industrie siderurgiche di tutti i paesi e regioni, compresa l’Unione, stanno subendo l’impatto negativo dell’aumento della capacità globale strutturale in eccesso. Tale sfida globale incide in modo negativo sul mercato dell’Unione e sui mercati di altri paesi o direttamente, attraverso le importazioni da paesi con capacità in eccesso, o indirettamente, a causa dell’effetto «push-out», o in entrambi i modi. Risolvere efficacemente il problema della sovracapacità globale richiede maggiori sforzi congiunti da parte dell’Unione e dei paesi partner che condividono gli stessi principi e che non contribuiscono alla sovracapacità globale. L’Unione intensificherà pertanto i propri sforzi volti a guidare i lavori a livello internazionale, anche nel quadro del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio (Global Forum on Steel Excess Capacity — GFSEC), volti ad affrontare le cause profonde della sovracapacità globale e ad attuare soluzioni che rafforzino la trasparenza del mercato globale dell’acciaio e tengano conto delle moderne tecniche di produzione e approvvigionamento, anche attraverso l’applicazione del principio di fusione e colata e tramite il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni. L’Unione ribadisce il suo impegno a mantenere mercati equi e aperti e a rafforzare ulteriormente le sue relazioni con i partner di libero scambio attuali e futuri. In tale ottica, e al fine di proteggere le loro economie dalla sovracapacità globale e di migliorare l’accesso al mercato tra di loro, l’Unione e i paesi che condividono gli stessi principi dovrebbero collaborare con urgenza, sulla base di interessi strategici comuni e vantaggi reciproci, garantendo al contempo catene di approvvigionamento sicure, prevedibili e diversificate.

(4)Da un’analisi approfondita conclusa dalla Commissione nel 2019 è emerso che l’industria siderurgica dell’Unione si trovava già allora in una situazione di sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio e che, in assenza di misure di salvaguardia, era probabile che la situazione si sarebbe tradotta in un concreto grave pregiudizio nel prossimo futuro. La Commissione ha concluso che sarebbe nell’interesse dell’Unione adottare misure adeguate per evitare un ulteriore incremento nelle importazioni di prodotti siderurgici.

(5)Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (2), che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, affrontando così il rischio di diversione degli scambi e la minaccia di grave pregiudizio che avrebbe probabilmente avuto luogo per i prodotti contemplati da tale regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2026.

(6)A novembre 2024 i leader dell’Unione hanno adottato la dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, sottolineando l’intento e l’urgente necessità di rendere l’Unione più competitiva. I leader dell’Unione hanno inoltre dichiarato il proprio impegno a garantire rinnovamento industriale e decarbonizzazione e a consentire all’Unione di rimanere una potenza industriale e tecnologica che promuove posti di lavoro di qualità. I leader dell’Unione hanno inoltre riconosciuto la necessità di aumentare la prontezza e le capacità di difesa, in particolare rafforzando opportunamente la base industriale e tecnologica di difesa. A tal fine, i leader dell’Unione si sono impegnati a sviluppare una politica industriale per l’Unione volta a garantire la crescita delle tecnologie chiave del futuro, prestando nel contempo particolare attenzione alle industrie tradizionali in transizione.

(7)La competitività industriale del settore siderurgico è una priorità fondamentale per l’Unione e contribuirà alla crescita sostenibile, alla prosperità a lungo termine e alla resilienza. La decarbonizzazione può essere un potente acceleratore di crescita e resilienza se integrata con le politiche industriali, della concorrenza, economiche e commerciali. La sovracapacità globale influisce sull’industria siderurgica dell’Unione nel contesto della sua transizione verso una produzione neutra in termini di emissioni di carbonio. Il percorso di decarbonizzazione del settore siderurgico dell’Unione dovrebbe pertanto rientrare tra gli elementi che possono essere presi in considerazione dalla Commissione al momento della modifica dei volumi dei contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento e dovrebbe far parte degli elementi di cui tenere conto nel valutare l’efficacia del presente regolamento.

(8)Le industrie ad alta intensità energetica costituiscono settori focali che necessitano di un sostegno urgente per realizzare la loro decarbonizzazione ed elettrificazione e per far fronte a costi energetici elevati, una concorrenza mondiale sleale e normative complesse, tutti fattori che danneggiano la competitività. È essenziale consentire a tali industrie di rimanere competitive a livello mondiale e di aumentare la produzione e l’utilizzo degli impianti nell’Unione.

(9)Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 19 marzo 2025 dal titolo «Un piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia», l’acciaio è un metallo di importanza strategica per la capacità di difesa dell’Unione. Specialmente in un contesto segnato da una crescente instabilità globale e da maggiori pressioni in materia di sicurezza, catene di approvvigionamento stabili e resilienti di metalli, compreso l’acciaio, e una produzione interna forte e competitiva costituiscono elementi essenziali per il settore aerospaziale e della difesa, nonché per assicurare la resilienza economica ed evitare dipendenze indesiderate da fornitori di paesi terzi.

(10)Si prevede che la sovracapacità globale aumenterà dai 602 milioni di tonnellate nel 2024, equivalenti a cinque volte la domanda dell’Unione, a 721 milioni di tonnellate entro il 2027. L’Unione ha già adottato diverse misure di difesa commerciale nei settori metallurgici, compresi nei confronti del ferro e dell’acciaio. Tuttavia, tali misure di difesa commerciale sono vanificate dal continuo aumento della capacità in altre regioni, che non tiene conto dell’andamento della domanda interna e globale. L’industria dell’Unione risente sempre più negativamente della sovracapacità globale e delle distorsioni globali, comprese le politiche e le pratiche non di mercato in alcuni paesi terzi che sostengono artificialmente le proprie industrie nazionali o eludono le misure di difesa commerciale e le sanzioni dell’Unione. Di conseguenza, l’Unione è l’unica regione importatrice di fabbricazione dell’acciaio che sta attualmente registrando una diminuzione della propria capacità. Pertanto, qualsiasi misura relativa al settore siderurgico dovrebbe avere una prospettiva a lungo termine, in quanto la sovracapacità globale rappresenta un problema strutturale di probabile difficile risoluzione nel breve o medio termine.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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