Regolamento d’Esecuzione (UE) N.832/2014 della Commissione del 30 Luglio 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione (2) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.

(2)Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 risulta che le domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 18 luglio 2014 a partire dalle ore 13, fino al 25 luglio 2014 alle ore 13 (ora di Bruxelles), conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4308, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(3)È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308.

(4)Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

1.Le domande di titoli d'importazione di prodotti del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, presentate dal 18 luglio 2014 partire dalle ore 13, fino al 25 luglio 2014 alle ore 13 (ora di Bruxelles), danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dell'80,115428 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308.

2.Il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dal 25 luglio 2014 alle ore 13, ora di Bruxelles, nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 Luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_228_R_0010

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