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Regolamento Delegato (UE) 2026/497 della Commissione del 4 marzo 2026 che modifica il Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (1), in particolare l’articolo 66, paragrafo 1, lettere da a) a c) e lettera k),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio (2).

(2) L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione.

(3) Dalla modifica più recente del regolamento (UE) 2023/2053 (3) l’ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2025, la raccomandazione 25-04 riguardante la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (4). La raccomandazione ICCAT 25-04 contiene disposizioni sulla revisione della percentuale del contingente di tonno rosso non utilizzata che può essere riportata da un anno a quello successivo, della campagna di pesca con reti a circuizione e delle procedure di comunicazione delle informazioni in caso di infrazioni nell’ambito del programma di ispezione congiunta. È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell’Unione.

(4) È inoltre necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (UE) 2023/2053 per aggiornare tutte le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all’allegato X.

(5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:

1) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Uno Stato membro può chiedere di trasferire una percentuale massima del 20 % del proprio contingente annuale all’anno successivo. Lo Stato membro interessato include tale richiesta nel proprio piano annuale di pesca e di gestione della capacità da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell’Unione ai fini dell’approvazione da parte dell’ICCAT.»;

2) l’articolo 17 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 19 maggio al 1o luglio di ogni anno.»;

b)il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   In deroga al paragrafo 1, la campagna di pesca con reti a circuizione nel Mar Cantabrico (zone di pesca CIEM 27.8.b e 27.8.c) a fini di allevamento va dal 26 maggio al 31 agosto.»;

c)è inserito il seguente paragrafo 4 ter:

«4 ter.   In deroga al paragrafo 1, la Spagna può chiedere, nel suo piano di pesca annuale per il 2026 di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso alle Isole Canarie siano autorizzate a pescare tonno rosso dal 15 marzo al 30 maggio nella zona FAO 34.»;

3) all’articolo 26, paragrafo 1, dopo il primo comma, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

«Il periodo per la presentazione degli elenchi dei pescherecci può essere inferiore a un mese per l’elenco dei pescherecci di cui alla lettera b) se la presentazione è dovuta a modifiche del tipo.»;

4) gli allegati VIII, IX, X, XII e XV ter sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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