Regolamento Delegato (UE) 2023/1768 della Commissione del 14 luglio 2023 che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce requisiti essenziali comuni per garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione e per assicurare che l’integrità e le prestazioni in termini di sicurezza di sistemi e componenti siano idonee allo scopo previsto. L’interoperabilità dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovrebbe garantire il funzionamento omogeneo della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN).

(2)Per garantire la conformità ai requisiti essenziali occorre stabilire specifiche dettagliate, che dovrebbero, ove possibile, basarsi su standard del settore riconosciuti da organizzazioni di normazione che rispecchino lo stato dell’arte e le migliori prassi in materia di progettazione. Per la progettazione e la produzione di sistemi e componenti ATM/ANS occorre tenere conto degli obblighi per il rilascio della certificazione e delle dichiarazioni di conformità del progetto e delle specifiche dettagliate emanate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»).

(3)È opportuno stabilire vari metodi di attestazione per la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui all’allegato del presente regolamento e alle specifiche dettagliate dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS. Dovrebbero essere utilizzati metodi di attestazione più rigorosi per quanto riguarda la sicurezza di funzionamento degli aeromobili e le apparecchiature critiche in termini di interoperabilità e sicurezza dell’EATMN.

(4)Nell’ambito del comparto ATM/ANS, i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) sono i più importanti per quanto riguarda i rischi per la sicurezza connessi alla navigazione degli aeromobili, in particolare per via delle istruzioni impartite al fine di garantire la distanza di separazione degli aeromobili e la prevenzione delle collisioni. I fornitori di servizi ATC hanno il quadro più completo riguardo alla sicurezza dello spazio aereo. Le apparecchiature ATM/ANS più critiche, segnatamente le apparecchiature di supporto all’ATC, dovrebbero pertanto essere soggette a metodi di attestazione più rigorosi, vale a dire la certificazione.

(5)Le apparecchiature ATM/ANS che supportano le comunicazioni aria-terra trasmettono istruzioni dirette agli aeromobili, per cui dovrebbero anch’esse essere oggetto di certificazione.

(6)I servizi di comunicazione, sorveglianza e navigazione sono utilizzati direttamente dall’ATS per garantire la sicurezza di navigazione degli aeromobili, ma i tre servizi menzionati non hanno un quadro completo del traffico e non esercitano un controllo attivo sulla distanza di separazione degli aeromobili. Di conseguenza rivestono una funzione meno critica. I sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS che li supportano dovrebbero essere soggetti a un metodo di attestazione meno rigoroso, vale a dire la dichiarazione di conformità del progetto.

(7)Infine, altri sistemi e apparecchiature ATM/ANS meno critici che supportano servizi meteorologici, servizi di informazioni aeronautiche, servizi di gestione dello spazio aereo e servizi di gestione dei flussi di traffico aereo dovrebbero essere soggetti al metodo di attestazione meno rigoroso, vale a dire la dichiarazione di conformità.

(8)Per stabilire il grado di criticità dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS è possibile basarsi su ulteriori criteri oltre al controllo gestionale dei rischi per la sicurezza dei servizi e delle funzioni che supportano.

(9)È pertanto opportuno stabilire tre diversi livelli di prescrizioni e specifiche dettagliate, ossia: i) la certificazione da parte dell’Agenzia, che costituisce il livello più rigoroso; ii) la dichiarazione di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS, che rappresenta il livello medio; iii) la dichiarazione di conformità da parte del fornitore di ATM/ANS che integra le apparecchiature ATM/ANS nel proprio sistema funzionale, quale definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) o, su richiesta del fornitore di ATM/ANS, di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS.

(10)A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) è stato affidato il compito di gestire il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), inclusa la fase operativa di EGNOS che comprende, tra l’altro, il sostegno all’attività di certificazione e normazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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