Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione del 12 settembre 2023.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 15, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) 2018/1139, e in particolare della natura e del rischio dell’attività in questione, le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovrebbero detenere obbligatoriamente un certificato.

(2)Al fine di garantire l’attuazione uniforme e il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1139, in relazione alla fornitura di ATM/ANS il presente regolamento dovrebbe stabilire norme e procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS, nonché i privilegi e le responsabilità dei titolari dei certificati.

(3)La valutazione della conformità delle apparecchiature ATM/ANS di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione (2) dipende dalla natura e dal rischio del servizio ATM/ANS o dalla funzionalità di una particolare apparecchiatura ATM/ANS e si basa sulle metodologie e sulle migliori pratiche esistenti. Detto regolamento stabilisce tre diversi tipi di valutazione della conformità, in particolare: la certificazione di talune apparecchiature ATM/ANS da parte dell’Agenzia; la dichiarazione di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS; la dichiarazione di conformità da parte del fornitore di ATM/ANS o di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS.

(4)Il ciclo di vita tipico delle apparecchiature ATM/ANS si articola in varie fasi: progettazione, produzione, installazione, esercizio, manutenzione e dismissione. Il fornitore di ATM/ANS è solitamente responsabile di alcune di tali fasi, mentre di altre fasi sono responsabili le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS. È pertanto opportuno stabilire requisiti comuni per l’approvazione e la sorveglianza delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di determinate apparecchiature ATM/ANS utilizzate nella fornitura di ATM/ANS, in particolare quelle di cui all’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(5)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») è responsabile di tutti i compiti propri dell’autorità competente in relazione ai certificati e alle dichiarazioni riguardanti i sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS («apparecchiature ATM/ANS»), anche per quanto concerne la sorveglianza e l’applicazione delle norme. Per garantire la coerenza e una valutazione basata sul rischio e per evitare tra l’altro duplicazioni e oneri amministrativi, nonché per promuovere l’efficacia dei processi di certificazione e sorveglianza, le funzioni di sorveglianza e applicazione delle norme dovrebbero essere espletate dall’Agenzia. Ai fini della certificazione o del riesame delle dichiarazioni delle apparecchiature ATM/ANS, occorre che l’Agenzia sorvegli anche i processi stabiliti dalle organizzazioni di progettazione e di produzione, anche per quanto riguarda la certificazione di tali organizzazioni, ove necessario. L’Agenzia dovrebbe pertanto essere responsabile dell’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e, nel contempo, dell’attestazione delle apparecchiature ATM/ANS.

(6)La competenza dell’Agenzia a certificare le organizzazioni di progettazione o di produzione dovrebbe consentire inoltre l’adozione di un approccio non discriminatorio e armonizzato nei confronti di tutte le organizzazioni di progettazione o di produzione che richiedono un certificato a norma del presente regolamento. Le apparecchiature ATM/ANS immesse sul mercato dell’Unione possono essere utilizzate in tutti gli Stati membri e per tutti i tipi di servizi, a prescindere dal fatto che siano utilizzate da fornitori di ATM/ANS attivi in uno o più Stati membri. Non è possibile classificare le organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella produzione sulla base dell’elenco futuro delle loro apparecchiature che saranno utilizzate a livello locale o a livello dell’Unione. Quando l’Agenzia assegna compiti di certificazione e sorveglianza è necessario rispettare lo stesso principio.

(7)A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) è affidato il compito di gestire la fase operativa del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), come disposto all’articolo 44 del medesimo regolamento. La fase operativa di EGNOS comprende, tra l’altro, il sostegno alle attività di certificazione e normazione. L’EUSPA non svolge da sola tutti i compiti correlati alla fase operativa di EGNOS, avvalendosi bensì delle competenze di altri soggetti, in particolare dell’Agenzia spaziale europea (ESA), per quanto riguarda le attività connesse all’evoluzione dei sistemi, alla progettazione e allo sviluppo di parti del segmento di terra. L’EUSPA dovrebbe essere dunque considerata equivalente a un’organizzazione di progettazione o di produzione nel contesto del presente regolamento.

(8)Alla luce dei ruoli e delle responsabilità assegnati all’EUSPA e all’ESA a norma del regolamento (UE) 2021/696, non esiste un unico soggetto responsabile della progettazione del sistema EGNOS e delle sue apparecchiature e pertanto non esiste un’unica organizzazione di progettazione e di produzione che possa essere approvata dall’AESA.

(9)Le specificità dell’assetto necessario per la progettazione del sistema EGNOS richiedono di conseguenza mezzi specifici per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cui al regolamento (UE) 2018/1139, tenendo conto del fatto che EGNOS è un servizio multimodale che dovrebbe rispettare anche requisiti normativi pertinenti ad altri settori.

(10)Entrambe le agenzie dovrebbero cooperare per garantire la conformità del sistema EGNOS alle pertinenti norme ICAO, in modo che le rispettive disposizioni garantiscano un livello di sicurezza e interoperabilità equivalente a quello risultante dalla piena applicazione dei requisiti di progettazione e di produzione di cui al presente regolamento. La cooperazione comprenderà anche la consultazione dell’EUSPA ai fini dell’elaborazione di specifiche dettagliate.

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